Avvertenze popolari per gli emigranti, intorno alla legge
sull'emigrazione
Chi può emigrare.
A chi rivolgersi per informazioni.
Documenti che deve avere l’emigrante.
I noli o prezzi di trasporto.
Biglietti d’imbarco.
Prima di lasciare il proprio paese.
Prima dell’imbarco.
Il bagaglio.
L’alloggio a bordo.
Il vitto a bordo.
In caso di malattia.
Come l’emigrante deve contenersi a bordo.
I reclami a bordo.
Allo sbarco.
I tutori dell’emigrante.
Chi può emigrare.
Gli iscritti di leva di terra e quelli di leva
marittima che compiano nell’anno il 18° anno di età possono
emigrare, quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto
o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto.
I militari di prima categoria dell’esercito che non abbiano compiuto
il 28° anno di età devono, per emigrare, ottenere il permesso del
comandante del distretto; quelli che abbiano compiuto il 28° anno,
ma non il 32°, devono notificare la loro partenza al comandante del
distretto.
I militari del Corpo Reale Equipaggi non possono emigrare senza il
permesso del comandante del Corpo.
Non vi sono limitazioni di sorta all’emigrazione dei militari di
seconda e terza categoria.
Oltre gli individui sopra indicati che hanno obblighi relativi al
servizio militare, non possono emigrare, e quindi non ottengono il
nulla osta per il passaporto, le seguenti persone:
coloro che debbano scontare una pena, o che siano sotto processo per
reati punibili col carcere per un tempo non inferiore ad un anno;
coloro che, avendo obbligo per legge di provvedere a certe persone
(come ad esempio figli, genitori), partano lasciandole in abbandono
o prive di mezzi di sussistenza;
le persone sottoposte alla potestà altrui (come ad esempio i figli),
se non ottengano il consenso dalla persona da cui dipendono, o, in
mancanza di essa, dal pretore o dal giudice conciliatore;
i ragazzi di età inferiore ai 15 anni, quando vi sia ragione di
credere che si vogliano condurre all’estero per impiegarli in
industrie pericolose o nocive alla salute, e le donne minorenni,
quando vi sia timore che si vogliano trarre alla prostituzione.
Coloro che, in opposizione a queste disposizioni, conducono o
mandano all’estero i fanciulli per impiegarli, sia in professioni
girovaghe (saltimbanchi, suonatori ambulanti, mendicanti, ecc.), sia
in industrie dannose alla salute, o che inducono una donna minorenne
ad emigrare per trarla alla prostituzione, come pure coloro che
favoriscono l’emigrazione di persone alle quali è vietato di uscire
dal Regno, sono dalla legge severamente puniti.
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A chi rivolgersi per informazioni.
E’ importante che, prima di decidersi a emigrare, il contadino o
l’operaio si informi delle condizioni del paese in cui intende
recarsi, del genere di lavoro che vi si può trovare, dei compaesani
che vi andarono prima e del modo con cui essi vi furono trattati e
vi trovarono occupazione.
L’interesse stesso dell’emigrante esige che egli prenda le dovute
informazioni per scegliere il paese e il lavoro più convenienti;
dalla scelta del luogo di destinazione può dipendere molte volte la
sorte futura, favorevole o sfavorevole, dell’emigrante.
Per avere le informazioni di cui abbisogna, e che gli saranno date
gratuitamente, l’emigrante deve rivolgersi ai Comitati mandamentali
o comunali, i quali sono chiamati dalla legge ad assistere ed a
consigliare l’emigrante in tutto quanto possa occorrergli. I
Comitati sono composti: del pretore o del giudice conciliatore, del
sindaco o di chi ne fa le veci, del curato, di un medico e di un
rappresentante di società operaie.
Dal Comitato l’emigrante potrà particolarmente conoscere:
le formalità per avere il passaporto e gli altri documenti
occorrenti per ottenere l’imbarco e recarsi in un determinato paese;
le condizioni generali del paese al quale intende di emigrare;
i mezzi di trasporto, il prezzo del viaggio e la sua durata, il nome
dei piroscafi, il porto e la data di partenza;
le norme da seguire per far valere i reclami contro le Società di
trasporti marittimi (vettori) od altri.
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Documenti che deve avere l’emigrante.
Il passaporto. – Per tutti coloro che emigrano in paesi di America,
o in altri paesi transoceanici, è obbligatorio il passaporto per
l’estero. A nulla servirebbe il passaporto rilasciato per l’interno
del Regno.
Chi vuole ottenere il passaporto deve domandarlo a voce o per
iscritto, al sindaco, il quale, dopo aver dato il nulla osta,
chiederà il passaporto all’autorità competente (prefetto,
sottoprefetto, ecc.).
La legge prescrive che tanto il nulla osta quanto il passaporto
devono essere rilasciati con la massima sollecitudine possibile.
Quando il sindaco neghi senza giusti motivi, o ritardi a dar corso
alla domanda per ottenere il passaporto, l’interessato può anche
ricorrere al prefetto, al sottoprefetto o al questore.
Il passaporto è ordinariamente consegnato al richiedente dal sindaco
a cui è stato domandato.
L’emigrante che si reca in certi paesi, ha talvolta bisogno, per
ottenere il passaporto, di alcune carte o certificati speciali,
come, ad esempio, il certificato penale, il certificato di
vaccinazione, quello di buoni costumi, ed egli ne potrà essere volta
per volta informato, sia dal sindaco, sia dai Comitati mandamentali
e comunali, istituiti per la tutela dell’emigrazione.
Così il nulla osta come questi certificati, e lo stesso passaporto,
devono essere rilasciati gratuitamente, esenti da qualunque tassa, e
senza nemmeno marche da bollo, perché la legge vuole che non si
debba sopportare alcuna spesa per il passaporto e le altre carte
occorrenti per ottenerlo, quando esso è domandato da persone che
vanno all’estero a scopo di lavoro,come appunto sono gli emigranti,
e le loro famiglie.
I passaporti per l’estero hanno la durata di tre anni, eccettuati
quelli per gli iscritti di leva, validi soltanto fino al giorno di
apertura della leva per la loro classe.
Il libretto di lavoro per i ragazzi al di sotto di 15 anni, - Per i
ragazzi dai nove ai quindici anni è in molti casi obbligatorio,
oltre al passaporto, il libretto di lavoro. Questo libretto è
rilasciato gratuitamente dall’autorità comunale, e contiene un
estratto dell’atto di nascita, un certificato medico che attesti lo
stato di salute e la costituzione fisica del fanciullo, un elenco
dei lavori dichiarati insalubri o pericolosi, nei quali non possono
essere impiegati fanciulli di quell’età.
Il libretto è obbligatorio per i minori di anni quindici, che
emigrano per paesi di Europa, anche se i minori siano accompagnati
dai genitori o da persone di famiglia. Il libretto non è
obbligatorio nel caso in cui i minori di anni 15 emigrino per paesi
di là dall’Oceano (ossia per paesi dell’America) e siano
accompagnati da qualcuno della loro famiglia.
Certificato di vaccinazione. – Eccettuati i bambini lattanti, gli
emigranti in età minore di sedici anni devono essere muniti di
regolare certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo.
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I noli o prezzi di trasporto.
Scelto che abbia il luogo dove intende recarsi, l’emigrante deve
procurare di sapere dal Comitato mandamentale o comunale quali sono
i piroscafi in partenza per quella destinazione, a quali società di
navigazione appartengano, quale sarà approssimativamente la durata
del viaggio, e quale sia il prezzo del biglietto dal porto di
imbarco al porto di sbarco.
I prezzi dei biglietti sono approvati dal Commissariato e notificati
ai Comitati mandamentali e comunali. Se qualche società ha ribassato
i prezzi, il Commissariato ne tiene sempre informati i Comitati, ai
quali l’emigrante deve domandare notizie in proposito.
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Biglietti d’imbarco.
Soltanto i vettori (ossia le società di navigazione o gli armatori
di bastimenti) muniti di patente del Commissariato, ovvero le
persone che legalmente li rappresentano, possono vendere biglietti
d’imbarco.
L’emigrante non deve acquistare il biglietto, se prima non ha avuto
dal Comitato mandamentale o comunale, oltre le notizie a cui abbiamo
accennato, buone informazioni sulle Società di navigazione e sul
rappresentante che gli offrono il biglietto stesso.
L’emigrante non deve pagare nulla, nemmeno a titolo di
anticipazione, se non ha ottenuto il biglietto, né deve dare alcuna
caparra, senza farne prendere annotazione sul biglietto.
Oltre il nolo, o prezzo di trasporto, l’emigrante non deve pagare
senserie o compensi di qualsiasi specie e per qualsiasi ragione.
Nulla è dovuto al rappresentante di vettore che ha procurato
l’imbarco, per il suo scomodo. Il biglietto di imbarco è esente da
ogni tassa.
Quando venga a conoscere che qualche compagno abbia pagato, pel
biglietto, un prezzo più basso di quello pagato da lui, ne darà
avviso all’ispettore dell’emigrazione del porto d’imbarco, il quale
obbligherà il vettore (cioè la Società di navigazione) ad estendere
la riduzione del prezzo tanto a lui, quanto agli altri emigranti che
si devono imbarcare sullo stesso bastimento.
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Prima di lasciare il proprio paese.
L’emigrante, prima di lasciare il proprio paese per andare al porto
d’imbarco, deve pretendere che il rappresentante della Società di
navigazione (vettore), col quale ha contrattato il prezzo del
trasporto, gli rilasci il biglietto d’imbarco. Soltanto allora potrà
prepararsi al viaggio e disfarsi delle sue suppellettili.
Badi bene l’emigrante a non vendere le proprie masserizie, la casa o
il pezzo di terra che egli possiede e a non abbandonare il lavoro,
prima di essersi assicurato il biglietto di imbarco per una
determinata partenza.
Non si fidi l’emigrante di vaghe promesse verbali, che potrebbero
poi non essere mantenute e quindi costringerlo a ritardare la
partenza o a rinunziarvi, dopo aver già venduta la propria roba od
abbandonato il suo ordinario lavoro.
L’emigrante deve, infine, regolare la propria partenza dal comune di
residenza in modo da giungere al porto d’imbarco la vigilia, oppure
la mattina del giorno in cui il piroscafo debba partire, tenendo
presente che le spese di vitto e di alloggio sono a carico del
vettore soltanto dal mezzodì del giorno anteriore a quello stabilito
nel biglietto per la partenza fino al giorno in cui la partenza
effettivamente avvenga.
Giungendo al porto parecchi giorni prima di quello antecedente alla
partenza, l’emigrante dovrebbe per quel tempo provvedersi a sue
spese di vitto e di alloggio.
L’emigrante al quale sia annunziato un ritardo della partenza,
quando già fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il
proprio domicilio, avrà diritto ad una indennità di due lire al
giorno, se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha
fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta
l’antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza. Se il ritardo
superasse i dieci giorni, l’emigrante può rinunziare al viaggio,
ricuperare il nolo, se lo ha pagato, e chiedere alla commissione
arbitrale residente in ogni capoluogo di provincia il risarcimento
dei danni, ove creda di averne diritto.
Qualora il biglietto di viaggio sia stato spedito all’emigrante da
parenti già stabiliti all’estero, ed egli voglia ottenere l’imbarco
sul primo piroscafo in partenza per quella determinata destinazione,
deve darne avviso al vettore, per conto del quale fu venduto il
biglietto, almeno dieci giorni prima della partenza del piroscafo
stesso; avvertendo che nei casi d’urgenza, riconosciuta
dall’ispettore dell’emigrazione, il preavviso potrà essere anche di
due soli giorni.
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Prima dell’imbarco.
Quando per qualunque ragione, prima della partenza della nave,
l’emigrante sciolga il contratto, avrà diritto, su parere favorevole
dell’ispettore dell’emigrazione alla restituzione di metà del prezzo
di nolo.
Se l’emigrante avesse perduto l’imbarco per ritardo di un treno,
anche se questo non fosse dovuto a colpa dell’Amministrazioni
ferroviarie, queste saranno tenute a riportarlo gratuitamente col
suo bagaglio alla stazione di provenienza, purché egli ne faccia
domanda all’ispettore d’emigrazione.
Il nolo che già fosse stato pagato in tutto o in parte
dall’emigrante per se e per la sua famiglia gli sarà restituito, se
egli non possa partire per malattia che colpisca lui o persona della
sua famiglia che con lui debba viaggiare o per altro caso
imprevisto.
Il giorno della partenza del piroscafo gli emigranti sono visitati
da una Commissione, composta dall’ispettore d’emigrazione, di un
medico del porto, e di quello militare di bordo. Questa Commissione
verifica il buono stato di salute di tutte le persone che prendono
imbarco, e nel caso che si presentino persone ammalate o
convalescenti, ne impedisce la partenza, quando trattasi di casi
gravi o di malattie infettive o trasmissibili, o che possano tornare
di soverchio incomodo agli altri passeggeri.
Giungendo al porto di Genova, di Napoli o di Palermo, l’emigrante ha
diritto di trovare alla stazione di arrivo un incaricato della
Società di navigazione di cui ha il biglietto; il quale, senza alcun
compenso, lo conduca nelle locande o negli alberghi autorizzati,
dove riceve vitto e alloggio a spese del vettore, come già s’è
detto.
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Il bagaglio.
Fino a che non siano istituiti appositi ricoveri, le Società di
navigazione devono curare, per mezzo dei propri incaricati, il
trasporto del bagaglio degli emigranti dalle stazioni ferroviarie di
Genova, Napoli e Palermo a bordo del piroscafo in partenza.
Per tale trasporto l’emigrante pagherà la retribuzione fissata dalla
tariffa approvata dall’ispettore di emigrazione.
Gli emigranti hanno diritto sul piroscafo, per ogni posto intero, al
trasporto gratuito, oltre che degli effetti d’uso, anche di cento
chilogrammi di bagaglio, purché questo non superi il volume di mezzo
metro cubo. Nel suddetto bagaglio si intendono compresi i materassi
e gli strumenti di lavoro. Abbia cura di non mettere nel proprio
bagaglio oggetti sporchi o sostanze alimentari soggette a
corrompersi, o materie infiammabili, o recipienti fragili ripieni di
sostanze che possano insudiciare gli oggetti d’uso.
Si raccomanda all’emigrante di preparare e legare bene il bagaglio,
in modo che non abbia da subire alcun guasto durante il trasporto.
Quando l’emigrante porti con sé più oggetti che non sia facile unire
solidamente fra di loro, invece di fare un solo collo, gioverà che
faccia tanti colli quanti sono gli oggetti, affinché non accada che
gli oggetti stessi durante il trasporto abbiano da separarsi uno
dall’altro. In questo caso l’emigrante correrebbe pericolo di avere
al suo sbarco quel solo oggetto sul quale si è applicato il numero
corrispondente a quello segnato nello scontrino che ha con sé.
Badi bene l’emigrante che gli sia sempre rilasciato uno scontrino o
biglietto per il bagaglio, e verifichi se sopra di esso sia indicato
esattamente il numero dei colli di cui si compone il bagaglio. Si
assicuri anche che i numeri segnati sullo scontrino corrispondano a
quelli posti sui colli del bagaglio. Se ha qualche dubbio in
proposito, si rivolga subito all’ispettore dell’emigrazione o alla
Commissione che visita il piroscafo prima della partenza, i quali
hanno il dovere di vigilare alla tutela e visita del bagaglio degli
emigranti.
Qualora a bordo del piroscafo vada smarrito o, salvi i casi di forza
maggiore, sia danneggiato il bagaglio, l’emigrante avrà diritto ad
una indennità, che è determinata dalla legge secondo i casi.
Ogni emigrante ha diritto, come si è detto, di portare con sé nei
dormitori una parte del bagaglio, purché questo non ecceda un decimo
di metro cubo. Si abbia l’avvertenza di includervi una provvista di
effetti d’uso, specialmente di biancheria, che sia sufficiente per
tutto il tempo del viaggio, poiché difficilmente potrebbero
rifornirsene dalle casse, le quali vengono chiuse in un’apposita
stiva.
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L’alloggio a bordo.
Ogni emigrante ha diritto a bordo allo spazio ed alla cuccetta, le
cui dimensioni sono stabilite dal regolamento, affisso sullo stesso
piroscafo.
Le cuccette devono essere in ferro, convenientemente separate e
numerate. Il corredo di ogni cuccetta si compone di un materasso con
guanciale unito o staccato e di una coperta di lana. Ciascuna
cuccetta serve per una sola persona, di età superiore ai sei anni, o
per una coppia di ragazzi da uno a sei anni.
Vi sono pure cuccette speciali, di larghezza maggiore delle
ordinarie, che sono destinate alle donne in istato di avanzata
gravidanza o con bambini lattanti, oppure a coppie di ragazzi di età
superiore a sei anni ed inferiore a dieci.
Le coperte devono essere due per ogni emigrante, quando ciò sia
prescritto dalla Commissione di visita in ragione del viaggio e
della stagione.
Le donne devono essere alloggiate in locali separati mediante solidi
tramezzi da quelli in cui alloggiano gli uomini. Esse hanno anche
latrine separate.
Durante la notte gli alloggi e tutti gli altri locali ad uso degli
emigranti, comprese le latrine ed i passaggi interni ed esterni,
devono essere illuminati.
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Il vitto a bordo.
Ogni emigrante imbarcato per viaggi transoceanici ha diritto alle
razione di viveri fissate dalla tabella regolamentare ed affissa su
ogni piroscafo (2).
Ai ragazzi minori di cinque anni, eccetto i lattanti, spetta un
quarto di razione; mezza razione agli altri fino a dieci anni non
compiti, e razione intera a chi ha compito l’età di dieci anni.
Ogni piroscafo deve tenere in coperta casse d’acqua da bere per gli
emigranti; altre se ne devono trovare in ogni locale sotto coperta a
disposizione degli emigranti durante la notte o quando per
circostanze di tempo cattivo non possono salire sul ponte.
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In caso di malattia.
Ogni piroscafo ha due locali di infermeria, uno per gli uomini e uno
per le donne.
Gli ammalati e i convalescenti riceveranno quel trattamento in
viveri e medicinali che sarà determinato dal medico di bordo; il
quale avrà pure facoltà di ordinare distribuzioni supplementari di
brodo e di minestrine ai bambini ed alle donne che ne avessero
bisogno.
Per ogni settecento emigranti vi è a bordo di ciascun piroscafo un
medico italiano, che presta gratuitamente la sua assistenza.
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Come l’emigrante deve contenersi a bordo.
Gli emigranti devono contenersi a bordo da persone educate,
rispettandosi reciprocamente, trattando le donne e i bambini coi
dovuti riguardi, evitando le liti e discorsi sconvenienti,
osservando il silenzio nelle ore stabilite. E’ rigorosamente vietato
il deturpare o recare guasti di qualsiasi genere agli oggetti che si
trovano sul piroscafo, e quindi per es. tagliare i lacci delle
cuccette, le cinghie dei salvagente, ecc.
Mentre il medico sorveglia affinché a bordo le regole dell’igiene
siano osservate, l’emigrante da parte sua ha il dovere di curare la
propria pulizia personale. A sua disposizione vi sono sul piroscafo
appositi locali, dove l’emigrante, sia uomo, sia donna, potrà fare
il bagno, come pure vasche con acqua dolce per la lavatura della
biancheria. Al prezzo approvato dall’ispettore egli potrà acquistare
a bordo il sapone necessario.
I genitori dovranno curare specialmente la pulizia dei bambini, che
danno il maggior contingente a malattie, dovute specialmente alla
poca pulizia della pelle, durante le lunghe traversate. Essendo
l’igiene il primo elemento della salute, bisogna osservarne le
regole anche quando il mare cattivo rende indolenti.
A bordo è proibito ogni giuoco di denaro fra gli emigranti: i
contravventori sono puniti con pene disciplinari: Anzi, sarà bene
che ogni emigrante consegni il suo denaro al comandante di bordo,
perché glielo custodisca durante il viaggio.
Prima di sbarcare l’emigrante dovrà provvedere con cura speciale
alla nettezza della sua persona e de’ suoi panni, per evitare di
fare una cattiva impressione, tanto sugli impiegati governativi che
potranno visitarlo, quanto sulle persone del luogo, alle quali
chiederà lavoro.
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I reclami a bordo.
In luogo aperto agli emigranti, esiste in ogni piroscafo un registro
nel quale essi possono notare i reclami che intendono sporgere
contro chicchessia su quanto concerne il trasporto e il trattamento
a bordo.
Tale registro, al ritorno del piroscafo nel regno, viene dal medico
o dal commissario viaggiante presentato all’ispettore, che riferisce
i reclami al Commissariato.
I reclami durante il viaggio possono essere fatti anche verbalmente
al medico militare o al commissario, il quale passa ogni giorno una
ispezione, così nei locali degli uomini, come in quelli delle donne.
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Allo sbarco.
Quando il piroscafo giunge al porto di arrivo, può essere talvolta
vietato agli emigranti di sbarcare subito come gli altri passeggeri.
Allora essi vengono trasportati in locali speciali per la visita
medica e per le indicazioni da fornirsi agli incaricati governativi.
In tali casi l’emigrante non deve impazientirsi, ma subire le
ispezione medica, e rispondere con sincerità alle domande dei
funzionari governativi, compresa quella del denaro che porta con sé.
Esse sono fatte a scopo semplicemente di informazione, e l’emigrante
non ha nulla da temerne.
Si guardi l’emigrante dagli speculatori d’ogni specie, che sogliono
circondare i nuovi arrivati al loro sbarco, così nei locali
d’arrivo, come fuori, quando entrano nella città dove sono arrivati.
L’emigrante, se non è aspettato da un amico conosciuto e fidato o da
un parente, deve rivolgersi esclusivamente al Consolato italiano o
agli uffici italiani di protezione e d’avviamento al lavoro per
avere le informazioni di cui abbisogna sul cambio della moneta,
sulla locanda da scegliere o sulla linea ferroviaria da prendere.
Tenga in mente l’emigrante che nei paesi nuovi, malgrado la
vigilanza della polizia, egli è circondato da continui pericoli.
Non dia retta a chi, fingendosi premuroso di aiutarlo, o
spacciandosi per un compatriota amico dei suoi conoscenti, gli si
offre per guida e promette di trovargli lavoro.
Così pure, quando avrà raccolto un piccolo peculio, non lo affidi a
malsicuri banchieri, ma al rappresentante all’estero del Banco di
Napoli, a cui fu data per legge la facoltà di raccogliere e inviare
in patria, a chi di ragione, i risparmi degli emigranti.
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I tutori dell’emigrante.
Per la tutela dell’emigrante sono stati stabiliti dalla legge e dal
regolamento sull’emigrazione:
nel suo comune, i comitati mandamentali o comunali;
nei porti di imbarco, gli ispettori;
sui piroscafi, i medici militari e i commissari viaggianti;
nei porti di sbarco, gli uffici di patronato.
In ogni capoluogo di provincia esiste una Commissione arbitrale per
giudicare le liti tra gli emigranti e le Compagnie di navigazione.
L’emigrante che ritenga di aver diritto a restituzione di somme
dovutegli od a risarcimento di danni da parte del vettore o del suo
rappresentante per smarrimento di bagaglio o altro, deve fare una
domanda su carta libera, rivolta, se l’emigrante si trova già fuori
d’Italia, al medico militare od al commissario viaggiante o ad un
regio Console o ad altro ufficio governativo di protettorato
dell’emigrazione all’estero, oppure, se l’emigrante è ancora in
Italia e la partenza non avvenne, al Prefetto della provincia,
all’ispettore di emigrazione o al Comitato del luogo, dove contrattò
l’imbarco o dove questo doveva effettuarsi.
La domanda dovrà, all’estero, esser fatta entro sei mesi dall’arrivo
al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l’emigrante non
abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, entro tre mesi dalla
data di partenza, indicata nel biglietto d’imbarco.
Se l’emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto
comunicare coi consoli o cogli uffici di protezione, il termine
decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.
Badi però sempre l’emigrante di procurarsi le prove degli abusi
commessi contro di lui, in modo che i suoi reclami non abbiano da
essere rigettati, perché destituiti di fondamento.
Potendo, l’emigrante cerchi di assicurarsi la testimonianza di
qualcuna delle autorità istituite a tutela dell’emigrazione.
L’emigrante potrà consultare, per prender nozione dei diritti che
ha, la legge e il regolamento sull’emigrazione: un esemplare del
volume che li contiene si trova presso il Comitato mandamentale o
comunale ed è affisso o appeso a bordo di ogni piroscafo, in luogo a
tutti visibile.
-------------
(1) Le presenti avvertenze sono state compilate in base alla legge
sull’emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, al relativo regolamento
e al R. decreto del 31 gennaio 1901, n. 36 per il rilascio dei
passaporti per l’estero. Un certo numero di copie di queste
avvertenze è stato messo a disposizione dei Comitati per
l’emigrazione e degli Ispettori dei tre porti di Genova, Napoli e
Palermo affinché le distribuiscano gratuitamente agli emigranti.
(2) Esse consistono in pane fresco o biscotto di prima qualità tutti
i giorni; carne fresca o in conserva per cinque giorni della
settimana, con piselli o fagiuoli; riso o pasta ogni giorno; tonno,
formaggio e patate nei due giorni di magro; caffè per cinque giorni
della settimana; ogni giorno mezzo litro di vino; tre quarti di
litro nei giorni in cui non si dà il caffé.
