Legge 30 dicembre 1888 n. 5866 sull'emigrazione
UMBERTO I
Per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno
approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
L'emigrazione è libera, salvo gli obblighi imposti ai
cittadini dalle leggi.
I militari di prima e seconda categoria in congedo illimitato,
appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, non
possono recarsi all'estero, se non abbiano ottenuta licenza dal
ministro della guerra.
Art. 2.
Nessuno può arruolare emigranti, vendere o
distribuire biglietti per emigrare, o farsi mediatore a fini di
lucro fra chi voglia emigrare e chi procuri o favorisca imbarco,
s'egli non abbia avuta dal ministero la patente di agente, o dal
prefetto la licenza di subagente.
Art. 3.
Per ottenere la patente di agente d'emigrazione
occorre essere cittadino italiano domiciliato nel Regno, maggiore di
età, non privato dei diritti civili, né sottoposto alla speciale
sorveglianza di pubblica sicurezza, e non essere stato condannato
per reati contro la fede pubblica, o relativi al commercio, o contro
il buon costume, o contro le persone e la proprietà, né essere stato
condannato per contravvenzione alla presente legge o al relativo
regolamento.
La patente non può essere conceduta (così nel
testo NdR) ai ministri di culti, né a funzionari dello Stato o
impiegati in amministrazioni pubbliche locali.
Se la patente è chiesta da una associazione, la
domanda deve essere accompagnata dall'atto di costituzione della
società e dalla designazione dei soci o amministratori che hanno la
firma sociale, i quali abbiano le condizioni richieste dal
precedente alinea.
Art. 4.
La concessione della patente di agente è
vincolata al deposito di una cauzione di lire 3,000 a 5,000 di
rendita in titoli di Stato.
Tale cauzione dovrà essere reintegrata
dall'agente tutte le volte che per applicazione della presente legge
essa sia stata diminuita. La reintegrazione dovrà essere fatta nel
termine di quindici giorni dalla richiesta dell'autorità politica.
La cauzione, salvo che penda giudizio a carico
dell'agente innanzi ai tribunali ordinari, o innanzi alla
commissione arbitrale di cui all'articolo 17 della presente legge,
sarà restituita quattro mesi dopo che l'agente sia morto, o abbia
dichiarato di ritirarsi dalle operazioni, o abbia perduta la patente
per effetto dell'articolo seguente.
Art. 5.
La patente è ritirata quando manchi il
reintegro della cauzione nel termine prescritto, o quando l'agente
abbia fatto partire emigranti in opposizione all'articolo 1 della
presente legge.
La patente è pure ritirata quando l'agente
abbia procurato sciententemente la partenza o l"imbarco di latitanti
o di evasi dal carcere o dalle colonie dei condannati al domicilio
coatto, o la partenza o l'imbarco di minori destinati a mestieri
girovaghi a termini della legge 21 dicembre 1873.
Art. 6.
Le disposizioni dei precedenti articoli si
applicano agli armatori ed alle società di navigazione nazionale o
straniera riconosciute ed autorizzate dallo Stato, quando esse
facciano operazioni di emigrazione.
Art. 7.
Il subagente deve essere nominato con atto
autentico dell'agente, che sarà notificato al prefetto della
provincia.
Il prefetto avuta notizia della nomina di uno o
più subagenti nella provincia, concederà la licenza di fare
operazioni di emigrazione in rappresentanza e per conto del
mandante, semprechè il subagente designato sia nelle condizioni
richieste dall'articolo 3 della presente legge.
Art. 8.
L'agente è responsabile solidalmente degli atti
di ogni suo subagente.
Egli non può servirsi di altro mediatore fra sé
ed i cittadini a scopo di emigrazione o per la stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 12, che dei subagenti da lui
notificati all'autorità politica e da questa riconosciuti come è
prescritto dall'articolo precedente.
Il subagente non potrà delegare altri a
promuovere l'emigrazione o a fare da mediatore fra sé o fra l'agente
e gli emigranti.
Art. 9.
La licenza di subagente cessa quando il
mandante abbia perduta la patente, e sarà ritirata dal prefetto
quando il subagente sia incorso
nei casi preveduti dall'articolo 5 di questa legge.
La licenza al subagente può anche essere
ritirata per ogni altra contravvenzione alla presente legge o al
regolamento di cui all'articolo 20.
Art. 10.
Non è dovuto dall'emigrante al subagente o
all'agente compenso alcuno per mediazione o per altro titolo, salvo
il semplice rimborso delle spese effettivamente anticipate per conto
di lui.
L'agente o il subagente che contravvenga a tale
disposizione incorrerà nell'ammenda ragguagliata al decuplo della
somma riscossa.
Art. 11.
Gli arruolamenti di emigranti potranno essere
fatti dall'agente o subagenti soltanto entro il territorio in cui è
autorizzato ad agire; ma né l'uno né l'altro potrà percorrere il
paese eccitando pubblicamente i cittadini ad emigrare.
Art. 12.
Tra l'agente o subagente e l'emigrante, o se
questi è minore, il suo tutore, giusta le prescrizioni dell'articolo
88 del codice per la marina mercantile, sarà fatto un contratto in
triplice originale, di cui un esemplare sarà dato all'emigrante, uno
al capitano del porto di imbarco e l'altro resterà presso l'agente.
Se una delle parti sia analfabeta, il contratto
sarà per lei sottoscritto dal sindaco o dall'autorità di pubblica
sicurezza.
Il contratto dovrà indicare, oltre al nome,
all'età alla professione e all'ultimo domicilio dell'emigrante:
A) la data del congedo militare o della licenza
del ministro della guerra;
B) il luogo di partenza e il luogo o porto di
destinazione;
C) il termine entro cui dovrà aver luogo la
partenza;
D) il nome della nave e il posto assegnato
all'emigrante, con patto espresso che lo spazio assegnatogli non
sarà minore di quello prescritto dall'articolo 548 del regolamento
20 novembre 1879 per l'esecuzione del codice per la marina
mercantile;
E) ove la traversata non sia fatta
direttamente, il tempo della fermata intermedia o scalo, in attesa
di ulteriore trasporto, e il nome e la qualità del nuovo trasporto;
F) se il trasporto sia gratuito in tutto o in
parte, oppure il prezzo totale o parziale del trasporto, comprensivi
la spesa di sussistenza a bordo, non potendo in alcun caso i viveri
e le bevande essere inferiori alla razione stabilita dalla tabella
n. 7 unita al regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del
codice per la marina mercantile;
G) la quantità di bagaglio che l'emigrante
potrà portare.
Si richiederà all'emigrante la presentazione di
questo contratto o di un contratto analogo con una compagnia di
navigazione o con un armatore.
Art. 13.
Il contratto di partenza dell'emigrante è
esente da ogni tassa di registro e bollo.
Art. 14.
È nullo di pieno diritto il patto, col quale
l'emigrante si obblighi a pagare, con prestazioni personali o con
giornate di lavoro, il prezzo di passaggio o trasporto.
L'emigrante avrà diritto alla restituzione del
doppio di ciò che egli avesse pagato per prezzo di trasporto, se
questo sia soddisfatto in tutto o in parte da un governo o da una
società di emigrazione, o da impresario di colonizzazione.
Art. 15.
Le prescrizioni degli articoli 583, 584 585 del
codice di commercio regoleranno il contratto di emigrazione,
nonostante qualsiasi patto contrario, salvo quanto è detto nel
seguente alinea.
Le indennità e l'azione per danno saranno, per
quanto riflette i rapporti fra agente e emigrante, di competenza
della commissione, di cui all'articolo 17 della presente legge.
In caso di scali intermedi, o di rilascio
forzoso o volontario del bastimento, l'emigrante nonostante
qualsiasi patto in contrario avrà diritto al vitto di bordo e allo
alloggio per conto dell'agente, o ad una indennità di tre lire per
giornata, ferma rimanendo pel capitano o padrone la prescrizione
dell'articolo 373 del
codice per la marina mercantile, e per l'agente l'obbligo di far
giungere l'emigrante al luogo di destinazione, e di rimborsare il
capitano o il padrone di ogni suo credito.
Se avvenga naufragio o abbandono della nave o
avaria che impedisca al bastimento di proseguire il viaggio, la
responsabilità pel rimborso delle spese di nutrimento e di trasporto
su altra nave, sino al luogo dove l'emigrante era diretto, spetta
intera all'agente.
Art. 16.
La cauzione risponde dei danni patito
dall'emigrante per colpa dell'agente, e risponde delle indennità che
gli spettano in esecuzione di questa legge.
Art. 17.
L'emigrante o emigrato potrà intentare la sua
azione contro l'agente col presentare, su carta senza bollo ed
esente da ogni tassa, un reclamo ad un console dello Stato dov'egli
arrivi, o al prefetto della provincia dove stipulò il contratto con
l'agente o subagente.
Il reclamo sarà irrecettibile, se presentato
quando sia già scorso un mese dopo il termine stabilito per la
partenza dal contratto con l'agente.
Per gli effetti del reclamo, l'emigrante si
intenderà domiciliato presso il console o il prefetto a cui lo
presentò.
Il console, appena ricevuto il reclamo, dovrà
in via sommaria e di urgenza, raccogliere tutti gli elementi
occorrenti per determinare la decisione della commissione, di cui
all'alinea seguente, e comunicare, nel più breve termine possibile,
i risultati dell'istruttoria al ministero dell'interno. Questi ne
curerà la pronta trasmissione alla commissione di cui al seguente
comma.
I danni sono riconosciuti e liquidati da una
commissione di arbitri che funzionerà in ogni capoluogo di
provincia. Essa sarà composta del prefetto, del presidente del
tribunale, del procuratore del Re presso il tribunale, e di due
consiglieri provinciali. Questa commissione di arbitri sarà
competente, nonostante qualunque patto in contrario; non sarà tenuta
di osservare le forme ed i termini stabiliti per l'istruzione delle
cause davanti all'autorità giudiziaria; giudicherà con le norme
prescritte dall'articolo 21 del codice di procedura civile; ed alla
sua sentenza si applicheranno gli articoli 22, 23, 24, 27 del codice
medesimo. Terrà luogo dell'atto di compromesso voluto dall'articolo
24 del codice di procedura civile il contratto depositato alla
capitaneria di porto.
Tutte le carte relative a questo giudizio
saranno esenti da ogni tassa, bollo o registro. Una lettera
ufficiale del prefetto terrà luogo della procura prescritta dal
medesimo articolo 24.
La sentenza sarà definitiva, né contro essa
sarà ammesso appello o ricorso per cassazione.
Art. 18.
È punito coll'arresto da uno a sei mesi, e
colla multa da 500 a 5000 lire chiunque senza patente o licenza a
fine di lucro fornisca o procuri trasporto agli emigranti, o
intervenga mediatore di contratti fra gli emigranti e chi li
trasporta, o faccia arruolamenti per l'emigrazione.
Nella stessa pena incorre, l'agente o subagente
che favorisca la contravvenzione all'articolo 1°, o contravvenga
agli articoli 5, 8, 11.
Gli armatori, comandanti di navi e noleggiatori
che ricevono a bordo emigranti senza contratto, saranno puniti, se
nazionali, con la stessa pena; ed al capitano sarà applicata la
sospensione dei gradi marittimi preveduta dall'articolo 257 del
codice per la marina mercantile. Se stranieri, la multa sarà
triplicata e ritenuta sulla cauzione che il capitano di bastimento
estero deve dare in esecuzione agli articolo 91 del codice per la
marina mercantile e 582 del regolamento per la esecuzione del
medesimo codice.
L'agente condannato per violazione
dell'articolo 396 del codice penale perde la patente.
Art. 19.
È punito con l'ammenda da 100 a 1000 lire:
A) l'agente, l'armatore il capitano o padrone
che, nelle operazioni relative all'emigrazione, contravvengano alle
disposizioni del regolamento di cui all'articolo seguente, senza
pregiudizio delle maggiori pene nelle quali incorrono per forza di
questa legge o del codice penale;
B) l'agente, l'armatore il capitano o padrone
che, nelle operazioni relative all'emigrazione, contravvengano alle
disposizioni che saranno date dal ministero dell'interno in casi di
riconosciuta gravità ed urgenza.
Art. 20.
Con regolamento approvato per regio decreto,
udito il consiglio di Stato, si stabiliranno le norme per la
esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo
dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1888.
UMBERTO
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G.
Zanardelli
F. CRISPI


Il testo della prima legge organica sull'emigrazione. La norma
regola, per la prima volta, la figura dell'agente di emigrazione.
Questa figura poteva vendere biglietti e organizzare il viaggio.
Stemma di Casa
Savoia.