Per grazia di Dio e per volontà della
nazione
Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati
hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto segue:
CAPO I.
Dell'emigrazione in generale.
CAPO II.
Dell'emigrazione a paesi transoceanici.
CAPO III.
Disposizioni generali.
CAPO IV.
Disposizioni speciali sul servizio militare
e sulla cittadinanza.
CAPO V.
Disposizioni transitorie.
CAPO I.
Dell'emigrazione in generale.
Art. 1.
L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.
Gli inscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano
nell'anno, il 18° anno di età, gli inscritti di leva marittima e i
militari del corpo reale equipaggi potranno emigrare quando abbiano
ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i
secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del corpo.
I militari di prima categoria dell'esercito che non abbiano compiuto
il 28° anno di età potranno emigrare quando abbiano ottenuto il
permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di
trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal
regolamento.
E' libera l'emigrazione dei militari di seconda e terza categoria,
appartenenti all'esercito e alla marina.E' pure libera l'emigrazione
dei militari di prima categoria appartenenti all'esercito, che
abbiano compiuto il 28° anno età; ma sino a quando non abbiano
compiuto il 32° anno, essi debbono notificare la loro partenza al
comandante del distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta
libera e senza spesa, nel modo che sarà stabilito dal regolamento.
La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti
capoversi potrà essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa
con decreto reale, su proposta dei ministri della guerra e della
marina.
Il ministro degli affari esteri potrà, d'accordo con il ministro
dell'interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata
regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre
grave pericolo di vita, la libertà, gli averi dell'emigrante.
Art. 2.
Coloro che arruolino, conducano, o mandino all'estero minori degli
anni quindici, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti
alla visita medica e forniti del libretto del sindaco, di cui
all'art. 3 del regolamento sul lavoro dei fanciulli 17 settembre
1886, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'art. 4
della legge 11 febbraio, n. 3657.
Art. 3.
Chi arruola o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli
anni quindici, per impiegarli all'estero, sia in professioni
girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal regolamento
come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con la
reclusione fino a sei mesi e con la multa da cento a cinquecento
lire.
Con la stessa pena sarà punito chiunque conduca o mandi all'estero,
o consegni a terze persone perché conducano all'estero, minori degli
anni quindici, con lo scopo di impiegarli come è detto nella prima
parte del presente articolo. In tal caso il tutore decadrà dalla
tutela e il genitore potrà essere privato della patria potestà.
Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna
minorenne a emigrare per trarla alla prostituzione.
Art. 4.
Chi abbandoni in paese straniero minori degli anni diciassette,
avuti in consegna nel Regno per dare ad essi lavoro, sarà punito con
la reclusione fino ad un anno e con la multa da trecento a mille
lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di
maltrattamenti o di sevizie.
Se il minore non abbia compiuto i quattordici anni la pena sarà
aumentata della metà.
L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del
ministro della giustizia o a querela di parte; e se già fu, per lo
stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni
degli articoli 7 e 8 del codice penale.
Art. 5.
Le autorità competenti dovranno trasmettere la domanda per il
passaporto, e rilasciarlo entro ventiquattro ore dal ricevimento
della domanda, o del nulla osta, corredati dei documenti prescritti
dalle disposizioni per la concessione dei passaporti per l'estero.
Il passaporto rilasciato agli emigranti che si recano all'estero a
scopo di lavoro e alle loro famiglie, e tutti gli atti necessari per
ottenerlo, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa.
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CAPO II.
Dell'emigrazione a paesi transoceanici.
Art. 6.
Emigrante, per effetti del presente capo, è il cittadino che si
rechi in paese posto di là del canale di Suez, escluse le colonie e
i protettorati italiani, o in paese posto di là dello stretto di
Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe o
in classe che il commissariato dell'emigrazione dichiari equivalente
alla terza attuale.
L'emigrante di nazionalità non italiana, che prenda imbarco in un
porto del Regno, è pareggiato al nazionale, anche per gli effetti
degli articoli 21, 26 e 27, ma non potrà fruire dell'opera degli
uffici di protezione all'estero, indicati dall'art. 12.
Il passaporto non è obbligatorio per coloro che non sono cittadini
italiani.
I passeggeri che partano spontaneamente e a proprie spese, in terza
classe o in classe equiparata alla terza, su piroscafi nazionali o
stranieri, e viaggino oltre il canale di Suez, non saranno
considerati come emigranti se quelli di nazionalità italiana non
superino il numero di cinquanta.
Quando siano più di cinquanta, per considerarli non emigranti,
occorrerà uno speciale permesso del commissariato. Questa
disposizione potrà essere sospesa con decreto ministeriale.
E' data facoltà al ministro degli affari esteri di provvedere, con
speciali disposizioni, alla tutela della emigrazione che si
effettuasse per mezzo di bastimenti a vela.
Del commissariato e degli uffici dipendenti.
Art. 7.
Verrà istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari
esteri, un commissariato nel quale sarà concentrato tutto ciò che si
riferisce ai servizi dell'emigrazione.
Il commissariato dell'emigrazione sarà composto: di un commissario
generale, nominato tra gli impiegati superiori dello Stato su
proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei
ministri; di tre commissari nominati secondo le norme che saranno
determinate nel regolamento, e degli ufficiali d'ordine richiesti
dal servizio.
Gli stipendi e le indennità dei componenti il commissariato verranno
fissati per decreto reale.
Qualora essi siano scelti nelle amministrazioni dello Stato,
conservano il grado e i diritti di carriera che loro competono
nell'amministrazione da cui provengono, e nella quale possono
tornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi
fossero rimasti.
Verrà pure istituito un consiglio dell'emigrazione, composto: dal
commissario generale come delegato del Ministero degli affari
esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro,
della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura; di tre
membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli
affari esteri, tra i cultori delle discipline geografiche,
statistiche ed economiche e di due membri scelti, nei modi che
saranno indicati dal regolamento, fra i cittadini italiani residenti
in Roma, l'uno della lega nazionale delle società cooperative
italiane, e l'altro delle principali società di mutuo soccorso delle
più importanti città marittime del Regno.
Il consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative alla
emigrazione, e nella trattazione degli affari di competenza di più
ministri.
Art. 8.
Il commissariato corrisponde con le autorità del Regno, coi regi
consoli all'estero, con gli uffici dell'emigrazione degli altri
Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si
occupano della protezione degli emigranti.
Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti, in ogni
stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di
trasporto per terra o per acqua.
Il ministro degli affari esteri dovrà presentare ogni anno al
Parlamento, non più tardi del mese di aprile, una relazione sui
servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del commissario
generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea,
sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sulle
modificazioni che l'esperienza suggerisse di apportare alle norme
vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l'emigrazione.
Questa relazione dovrà essere inscritta all'ordine del giorno nella
tornata successiva, per la sua discussione e approvazione.
Art. 9.
Il ministro degli affari esteri, di concerto col ministro
dell'interno, nominerà nei porti di Genova, Napoli, e Palermo, e di
quelle altre città che fossero determinate per decreto reale, un
ispettore dell'emigrazione, investito anche della qualità
d'ufficiale di pubblica sicurezza, espresso tra gli impiegati
dell'amministrazione dell'interno.
L'ispettore eserciterà le attribuzioni che verranno indicate dal
regolamento, e vigilerà alla tutela e visita del bagaglio degli
emigranti sia in partenza sia al ritorno.
Art. 10.
Nei luoghi di emigrazione potranno essere istituiti comitati
mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite,
composti dal pretore, o, in mancanza, del giudice conciliatore, del
sindaco o da chi ne fa le veci, di un parroco o di un ministro del
culto, di un medico (designati questi tre ultimi dal commissariato)
e di un rappresentante di società operaie o agricole locali, scelto
dal consiglio comunale.
I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il
comitato è presieduto dal pretore o in sua mancanza dal sindaco.
Art. 11.
Il medico o uno dei medici di bordo, sulle navi che trasportano
emigranti, dovrà appartenere al corpo dei medici della marina
militare, in servizio attivo o ausiliario; e verrà designato dal
Ministro della marina su richiesta del commissario. A tali medici
sarà affidato anche il servizio di vigilanza a bordo delle navi
nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme che verranno
determinate dal regolamento.
Essi saranno retribuiti a cura del Fondo per l'emigrazione, nella
cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro dovute nella
misura che verrà determinata dal regolamento.
Il vettore sarà obbligato di fornire gratuitamente a detti medici,
anche pel ritorno, il vitto e una cabina di prima classe.
Art. 12.
Negli Stati verso i quali si dirige a preferenza l'emigrazione
italiana, saranno istituiti a cura del Ministro degli esteri, anche
mediamente accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione,
d'informazione e d'avviamento al lavoro.
Il Ministro degli esteri nominerà, secondo le norme che verranno
stabilite nel regolamento, ispettori d'emigrazione viaggianti nei
paesi transoceanici. Avrà la facoltà di delegare a tale servizio
anche ufficiali consolari.
Questi ispettori informeranno il Commissariato sulle condizioni
dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e
trasmetteranno i voti.
Tanto nei porti di transito quanto in quelli di arrivo, si
eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle
regolari ispezioni per cura degli ispettori viaggianti all'estero, o
degli uffici consolari, secondo le norme che verranno stabilite dal
regolamento.
Dei vettori d'emigranti e dei noli.
Art. 13.
Nessuno può arruolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere
biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal commissariato la patente
di vettore di emigranti, più una speciale licenza dello stesso
commissariato, subordinata a opportune garanzie, quando trattasi di
emigranti con viaggio gratuito o sussiadiato, o in qualsiasi modo
favoriti o arrolati.
Possono ottenere la patente, quando dispongano di piroscafi nelle
condizioni previste dall'art. 32:
a) le compagnie nazionali di navigazione;
b) le compagnie forestiere di navigazione riconosciute nel Regno
secondo gli articoli 230 e seguenti del codice di commercio;
c) armatori nazionali, sia individualmente, sia in consorzio;
d) armatori forestieri e noleggiatori nazionali e stranieri.
Gli atti costitutivi delle compagnie forestiere di navigazione
saranno registrati con tassa fissa da lire cinquecento a lire
tremila, in proporzione del capitale sociale. Gli atti che portano
l'aumento del capitale sociale saranno registrati con tassa fissa,
il cui ammontare verrà determinato proporzionalmente alla tassa
pagata per la registrazione dell'atto costitutivo in rapporto col
capitale sociale originario
Alle compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri, la patente
può essere conferita soltanto quando essi nominino come loro
mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, ovvero una
ditta italiana legalmente costituita, e si sottomettano a tutte le
leggi e regolamenti del Regno, per tutto ciò che si riferisce alle
operazioni d'emigrazione e agli atti che ne conseguono.
La patente è valida per un anno, soggetta, di volta in volta, a una
tassa di concessione di mille lire, e vincolata a una cauzione, non
inferiore a tremila lire di rendita in titoli dello Stato, che verrà
fissata dal ministro degli affari esteri, secondo l'importanza delle
operazioni.
La richiesta della patente implica accettazione di tutti gli
obblighi derivanti al vettore dalla presente legge.
Il ministro degli esteri, udito il consiglio dell'emigrazione, può,
con suo decreto motivato, negare, limitare o ritirare la patente.
La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso
l'emigrante o chi per esso; e, in secondo luogo, del pagamento delle
pene pecuniarie, in cui il vettore o il suo rappresentante possono
incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovrà essere
reintegrata ogni qual volta abbia sùbito diminuzione, sotto pena di
decadenza della patente; e sarà restituita, salvo il caso di
giudizio pendente, sei mesi dopo che il vettore avrà cessato di
essere tale.
Art. 14.
I prezzi dei noli, che i vettori si propongono di percepire dagli
emigranti, dovranno riportare l'approvazione del commissariato.
Non più tardi del 15 novembre, del 15 marzo e del 15 luglio d'ogni
anno, i vettori faranno pervenire le loro proposte al commissariato.
Questo provvederà all'approvazione dei noli, udito il parere della
direzione generale della marina mercantile, delle camere di
commercio delle più importanti città marittime italiane; tenuto
conto delle informazioni degl'ispettori d'emigrazione e delle camere
di commercio italiane all'estero nei principali centri di
emigrazione italiana; e di quello sul corso dei noli nei principali
porti stranieri, che i consoli italiani dovranno fornirgli con
rapporti periodici.
Per quelle proposte che non fossero approvate, il commissariato è
obbligato a invitare i vettori a esporgli, dentro un congruo
termine, le loro ragioni; dopo di che esso trasmetterà tutti gli
atti, insieme con le sue proposte motivate, al consiglio superiore
di marina, che dovrà esprimere il proprio parere motivato. Spetterà
quindi al ministro degli affari esteri di stabilire il prezzo dei
noli, secondo la qualità dei trasporti, la classe e la velocità dei
piroscafi.
Così dei noli approvati come di quelli da lui stabiliti, il ministro
degli affari esteri darà comunicazione al Parlamento con speciale
relazione, alla quale dovranno essere allegati tutti gli anzidetti
pareri ed informazioni.
Di regola, la determinazione dei noli si farà ogni quattro mesi,
cioè: il 1° gennaio, il 1° maggio, e il 1° settembre d'ogni anno, e
avrà vigore per tutto il quadrimestre. Si potrà, però, quando
occorra, su proposta dei vettori o per iniziativa del commissariato,
variare i noli anche nel quadrimestre, con le medesime norme con le
quali vennero stabiliti; e con le stesse norme si potranno anche,
dentro il quadrimestre, determinare i prezzi dei noli di nuovi
vettori. I prezzi dei noli dovranno essere resi pubblici, almeno
quindici giorni prima della loro applicazione; e, per le revisioni
straordinarie, nel più breve termine possibile.
Il commissariato notificherà i prezzi dei noli così determinati ai
comitati mandamentali e comunali, e notificherà loro anche le
offerte di trasporti, a minor prezzo, di tutti i vettori che ne
facciano richiesta, e ai quali, in difetto di rappresentanti locali
del vettore, i comitati potranno indirizzare gli emigranti per mezzo
degl'ispettori d'emigrazione.
Al vettore che sorpassasse i prezzi dei noli approvati o stabiliti,
ovvero si rifiutasse di trasportare per tali noli gli emigranti,
sarà ritirata la patente; né potrà essergli riconcessa, che per
deliberazione del ministro degli affari esteri.
Il vettore non potrà elevare il prezzo del nolo per gli emigranti,
che sia stato già pubblicamente annunziato, ovvero fissato nel
biglietto di imbarco od equivalenti scritture. Volendo ridurre il
prezzo già annunziato o contrattato, la riduzione dovrà essere
estesa a tutti gli emigranti che verranno imbarcati per quella
partenza.
Art. 15.
In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli
emigranti al prezzo dei noli approvati o stabiliti, il Governo potrà
autorizzare i comitati locali a sostituirsi in tutto all'opera dei
rappresentanti dei vettori; potrà autorizzare con speciali
concessioni altre compagnie, armatori o noleggiatori, italiani e
stranieri, al trasporto degli emigranti; potrà consentirne il
trasbordo in porti esteri di qua dall'oceano, e prendere ogni altro
provvedimento opportuno a tutela dell'emigrazione.
Quando si verifichi il caso predetto, verrà ritirata al vettore la
patente, che non potrà essere nuovamente concessa se non dietro
motivata deliberazione del consiglio dei ministri. In caso di
recidiva, la patente verrà definitivamente ritirata.
Art. 16.
Il vettore d'emigranti può, con lettera diretta al commissariato,
che sentirà il parere del prefetto competente, nominare
rappresentanti propri, assumendo la responsabilità civile di ogni
loro atto in materia di emigrazione. E' altresì responsabile del
fatto dei suoi dipendenti, come degli altri vettori e di ogni altra
persona cui egli affidasse, sia pure con l'intesa o col consenso
dell'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso. Ogni patto che
escluda o limiti tale responsabilità, è nullo, quand'anche vi
corrisponda una diminuzione del nolo.
E' data facoltà al commissariato di negare, con decreto motivato,
l'assenso alla nomina d'un rappresentante, e, pure con decreto
motivato, di revocare l'assenso già concesso. I rappresentanti
devono essere cittadini italiani, e non possono delegare ad altri il
loro mandato.
Possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al
commissariato, nominare uno stesso rappresentante.
E' vietato a un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su
piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, o dei propri
mandanti.
Art. 17.
E' vietato al vettore e ai suoi rappresentanti di eccitare
pubblicamente ad emigrare.
Ferma la disposizione dell'art. 416 del codice penale, chiunque con
manifesti, circolari o guide concernenti l'emigrazione pubblica
scientemente notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno
notizie o indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito
con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille.
Le circolari e gli annunzi di qualunque specie, fatti da parte dei
vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocità
dei piroscafi, la data di partenza, gli scali e la durata
dell'intero viaggio di andata.
Art. 18.
Il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro
dell'interno, potrà permettere, imponendo condizioni speciali, che
un privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di
persone che gli occorra per eseguire all'estero un determinato
lavoro, o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese
in cui deve compiersi; purché il privato, ove si tratti di
emigrazione nei paesi contemplati nell'art.6, si valga, per il
trasporto, dell'opera di un vettore patentato, e questi paghi la
tassa prescritta dall'art. 28.
Trattandosi di viaggi in regioni poco o nulla frequentate dagli
emigranti italiani, il ministro degli affari esteri potrà permettere
sotto l'osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia
fatto anche da un armatore non avente la qualità di vettore di
emigranti.
Art. 19.
Né il vettore né il suo rappresentante possono dare biglietti di
imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il
passaporto.
Agli emigranti favoriti, arrolati o spontanei, che abbiano stipulato
il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore o il suo
rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale
non potrà sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante
abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.
E' vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal
commissariato, di rilasciare ordini perché gli emigranti siano
forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, tolto il
caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi
all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.
Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali in
conformità dell'art. 6, è esente da ogni tassa di registro e di
bollo.
Art. 20.
Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui, e
intestato a un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno, dà diritto
all'emigrante (su parere favorevole dell'ispettore d'emigrazione del
porto di partenza) ad esigere l'imbarco sul primo piroscafo di esso
vettore, che parta per la destinazione indicata nel biglietto,
malgrado qualunque contraria dichiarazione contenuta nel biglietto
medesimo.
Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli
emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo
articolo.
Art. 21.
E' vietato al vettore e a chi lo rappresenta, di percepire compensi
di qualsiasi specie dall'emigrante, oltre il nolo.
L’emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto
avesse pagato indebitamente, più all’eventuale risarcimento dei
danni.
Il nolo, che già fosse stato pagato in tutto o in parte
dall’emigrante per sé e per la propria famiglia, sarà ad esso
restituito, se egli non potrà partire per malattia accertata, che
colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui conviva e con
lui debba viaggiare; oppure per ritardo ferroviario o per caso,
anche fortuito, riferibile al vettore o alla nave.
Se si tratti d’emigrazione in qualche modo favorita o arrolata e
l’emigrante debba, per gli stessi motivi, o perché rifiutato da chi
ne commise al vettore l’arrolamento, o perché respinto dalla
commissione di visita, fare ritorno dal porto d’imbarco al comune di
sua residenza, o alla frontiera se straniero, vanno a carico del
vettore le spese di ricovero, di sussistenza e di viaggio delle
persone, come le spese di trasporto dei bagagli, salvo poi sempre
all’emigrante il diritto all’eventuale risarcimento dei danni.
Quando poi, per qualunque altra ragione, prima della partenza della
nave, l’emigrante rescinda il contratto, ferme restando le
disposizioni dell’art. 583, n. 2, del codice di commercio, avrà
diritto, su parere favorevole dell’ispettore di emigrazione del
porto, alla restituzione di metà del prezzo del nolo, oltre le spese
di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste siano
comprese nel nolo.
Se infine l’emigrante, a qualunque categoria appartenga, abbia
perduto l’imbarco per ritardo d’un treno, anche dovuto a forza
maggiore, le amministrazioni ferroviarie saranno tenute a riportarlo
gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza, o alla
stazione di confine se l’emigrante è straniero, quando egli stesso
ne faccia domanda all’ispettore d’emigrazione, e questo gli rilasci
una richiesta di viaggio motivata, da presentarsi dentro
ventiquattro ore alla stazione di partenza.
Art. 22.
Il vitto e l’alloggio di qualunque emigrante, giunto al porto
d’imbarco, sono a carico del vettore dal mezzodì del giorno
anteriore a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al
giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa dei
ritardi.
L’emigrante, al quale sia annunziato il ritardo quando già fu
fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio
domicilio, avrà diritto a un’indennità di due lire al giorno, se ha
fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo
posto o un quarto di posto, fino a tutta l’antivigilia del giorno in
cui avvenga la partenza.
Se il ritardo superi i dieci giorni, l’emigrante potrà rinunziare al
viaggio, ricuperare il nolo se lo pagò, e chiedere alla commissione
arbitrale, di cui all’art. 27, il risarcimento dei danni ove ne sia
il caso.
Se l’emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione
di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto
e, se occorre, di alloggio, saranno sopportate dal vettore; il
quale, in caso di naufragio o di inabilità del piroscafo a
proseguire, o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici
giorni, sarà tenuto a mandare altro piroscafo adatto a ricevere gli
emigranti e a trasportarli a destinazione. In caso contrario il
ministro degli affari esteri, sentito il consiglio dell’emigrazione,
si varrà della cauzione per provvedere.
E’ nullo il patto per cui l’emigrante rinunzi all’indennità
stabilite dal presente articolo.
Art. 23.
L’imbarco di emigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti
indicati nella prima parte dell’art. 9.
E’ vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di emigranti
in porti esteri, che non siano di là dell’Oceano; ed è pure vietato
d’inviare emigranti a imbarcarsi in qualunque porto non italiano. In
entrambe i casi, si può far eccezione al divieto, con permesso
speciale dato dal commissariato nell’interesse esclusivo degli
emigranti.
Art. 24.
Il vettore è responsabile dei danni verso l’emigrante, il quale sia
respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali
sull’emigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima
della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la
reiezione dell’emigrante.
Art. 25.
Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto
(sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto
italiano) a trasportare per il prezzo di due lire al giorno,
compreso il vitto, gli indigenti italiani che per qualsiasi motivo
rimpatrino per disposizione e con richiesta di un regio agente
diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i
piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con
l’aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento
tonnellate al di sopra delle mille, fino al numero di trenta. I
fanciulli di età superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni,
pagheranno una lira al giorno; nulla quelli sotto i tre anni.
Delle controversie tra vettori ed emigranti.
Art. 26.
L’emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per
risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente
legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su
carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o a un ufficio
governativo di protettorato dell’emigrazione all’estero, oppure, se
la partenza non avvenne, al prefetto della provincia, all’ispettore
di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva
effettuarsi l’imbarco.
Se l’emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto
comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il
termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel regno.
Art. 27.
Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo
precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una commissione
arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia. La
commissione darà composta dal presidente del tribunale, o di chi ne
fa le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, di un
consigliere di prefettura e di due membri eletti dal consiglio
provinciale.
Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno, in
caso di impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un
vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto
procuratore del Re.
Per gli effetti del procedimento, l'emigrante si intenderà
domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o
trasmesso.
Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti
o raccolti dai consoli, dagli uffici di protezione, dai commissari
viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, e dai comitati locali.
La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante
trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in
contrario; non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini
stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità
giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con
le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il
quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza.
Il commissariato preleverà dalla commissione le somme necessarie,
per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.
Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme
saranno messe a disposizione del commissariato, che ne curerà
l'invio a spese del vettore.
Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le
sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.
Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia
procura, perché esamini se vi sia luogo a giudizio penale.
Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire
cinquanta, che insorgano nel luogo di imbarco tra emigranti e
vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaiuoli, facchini o
altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno
giudicate dall'ispettore dell'emigrazione, il quale provvederà senza
formalità di giudizio, sentire le parti e anche in assenza di quella
che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà
fare di ogni cosa apposito verbale, in seguito del quale sarà esteso
il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esaustivo, Contro
di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.
Fondo per l'emigrazione.
Art. 28.
Il vettore verserà alla cassa dei depositi e prestiti, in una delle
sezioni di regia tesoreria provinciale, otto lire per ogni posto
intero d'emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni
quarto di posto. Saranno pure versate alla casse dei depositi e
prestiti le tasse di patente, le pene pecuniarie e ogni altro
reddito eventuale dipendente dalla presente legge.
Tali versamenti saranno attribuiti a un Fondo per l'emigrazione, il
quale sarà investito in titoli di Stato, o guarentiti dallo Stato,
nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese
ordinarie per il servizio dell'emigrazione.
La parte a ciò destinata sarà tenuta dalla cassa dei depositi e
prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei
depositi volontari, e calcolato a tenore dell'art. 44 del
regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.
I prelevamenti da questo conto corrente si faranno su domanda del
commissario generale, col visto del ministro degli affari esteri, e
saranno assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione, tanto
all'interno che fuori.
Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le
spese per il commissariato, e per i servizi ad esso attinenti,
secondo norme fissate dal regolamento, verrà presentato ogni anno al
Parlamento, che lo esamina e vota separatamente.
Il Fondo per l'emigrazione è messo sotto la vigilanza di una
commissione permanente, composta di tre senatori e di tre deputati,
da nominarsi dalle rispettive camere in ciascheduna sessione. Essi
continueranno a far parte della commissione anche nell'intervallo
tra le legislature e le sessioni. La commissione pubblicherà ogni
anno una relazione che sarà presentata al Parlamento dal ministro
per gli affari esteri.
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CAPO III.
Disposizioni generali.
Art. 29.
Il ministro degli affari esteri potrà, d'accordo col ministro
dell'interno, imporre condizioni di tutela e cauzioni speciali per
l'arrolamento di emigranti non compresi nel capo II della presente
legge, e che sia fatto da parte di agenzie di affari, imprese, o
privati cittadini o stranieri, con vincolo determinato di lavoro, o
di mercede, o di tempo, o di luogo.
In caso di tali arrolamenti, data la presentazione di reclamo per
parte dell'emigrante, o di chi per esso, durante l'esecuzione del
contratto, o nei dieci giorni successivi al suo termine, o nei dieci
giorni dall'abbandono dei lavori, sarà ammesso, per la
determinazione dei danni, il procedimento arbitrale indicato
nell'art. 27. Le condizioni d'eventuale prestazione e di svincolo
dalla cauzione saranno determinate di volta in volta, secondo le
singole operazioni di arrolamento.
Il ministro degli affari esteri potrà destinare ispettori
d'emigrazione viaggianti all'estero (in conformità dell'art. 12,
primo capoverso, della presente legge) oltre che nei paesi
transoceanici, anche negli altri principali centri di emigrazione
italiana.
I comitati di cui all'art. 10, eserciteranno il loro ufficio anche a
favore dell'emigrazione diretta verso paesi non transoceanici.
Art. 30.
Le commissioni arbitrali, di cui all'art. 27, sono competenti a
giudicare circa il rimborso di somme che fossero reclamate da
qualunque regia autorità, nello Stato, o fuori, per spese da essa
incontrate nell'interesse di emigranti, quando la responsabilità
risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari, o
privati. Le rispettive cauzioni rispondono anche di tali rimborsi.
Sanzioni penali.
Art. 31.
Saranno puniti, salvo la disposizione del primo capoverso
dell'articolo seguente:
coll’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda sino a mille lire
coloro che provochino o favoriscano l’emigrazione di una o più
persone, contro le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, e
contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri, in forza
dell’art. 1, ultimo capoverso;
con ammenda fino a trecento lire, i contravventori all’art. 1;
coll’arresto fino a tre mesi e con ammenda fino a mille lire, i
contravventori alla prima parte dell’art. 13;
con ammenda fino a mille lire il vettore che intrometta tra sé e
l’emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti
debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo
rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei,
viaggianti con denaro proprio, persone che abbiano invece il nolo
pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese;
e in caso di recidiva, con ammenda sino a duemila lire;
con ammenda sino a mille lire, i contravventori all’ultimo capoverso
dell’art. 16 i quali dal ministro degli affari esteri potranno
essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di
emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il
rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i
vettori che lo hanno nominato;
con ammenda sino a duemila lire i contravventori all’art. 23;
con ammenda fino a mille lire, le altre contravvenzioni previste
dalla legge o dal suo regolamento, sia che trattasi di vettori, di
loro rappresentanti, di imprese, di agenzie d’affari o di privati,
non compresi, in questi, gli emigranti.
Qualora il vettore sia una compagnia di navigazione, le pene
stabilite dalla presente legge contro il vettore, si applicheranno a
coloro che abbiano agito come rappresentanti della compagnia, sarà
garantito dalla cauzione della compagnia stessa.
Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla
presente legge sarà trasmessa al ministro degli affari esteri, per i
provvedimenti di sua competenza, rispetto alla patente, a norma
dell’art. 13.
Art. 32.
Un regolamento da approvarsi e da modificarsi ove occorra, con
decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterrà
oltre a quelle già accennate, le norme:
per distinguere, per gli effetti delle penalità di cui all’art. 31,
l’emigrazione temporanea da quella permanente;
per l’ordinamento dei servizi indicati nell’art. 7 e spese relative;
e per la disciplina, la scelta e gli stipendi degl’impiegati
d’ordine strettamente necessari;
per la formazione del bilancio del Fondo per l’emigrazione;
per determinare a quali uffici dipendenti dal commissariato spetti
la franchigia postale e telegrafica;
Per determinare i requisiti di capacità e di moralità dei vettori e
dei loro rappresentanti;
per riconoscere e disciplinare patronati di protezione o altre
istituzioni a vantaggio degli emigranti, costituiti per iniziativa
privata;
per la nomina dé membri elettivi dei comitati mandamentali e
comunali e le attribuzioni di questi;
per determinare in quali casi e a quali condizioni il ministro degli
affari esteri possa obbligare i vettori al trasporto di missionari,
che si occupino della tutela degli emigranti;
per regolare la tutela degli emigranti nel porto d’imbarco, anche
mediante l’istituzione di ricoveri da costruirsi, via via che i
mezzi lo consentano, nei porti di Genova, di Napoli e di Palermo;
per determinare le modalità dell’ammissione in tali ricoveri, le
visite mediche, i bagni, ecc.;
per ordinare che dentro due anni dall’applicazione di questa legge,
lo spazio attualmente assegnato per ciascun emigrante nei dormitori
dei piroscafi addetti al servizio dell’emigrazione, sia elevato a
metri cubi 2,75 nel primo corridoio e a metri cubi 3 nel corridoio
inferiore;
per fissare i criteri onde la velocità normale di navigazione non
possa essere inferiore alle dieci miglia nautiche all’ora;
per stabilire l’accertamento delle condizioni relative alla velocità
e per limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei
porti di scalo;
per determinare a quali condizioni i piroscafi di vettori stranieri,
che facciano scalo in porti italiani potranno essere esonerati dalle
visite dirette a verificare che essi si trovano nelle condizioni di
assetto prescritte dalle leggi e dai regolamenti italiani, mediante
presentazione di un documento, rilasciato da autorità competente e
legalizzato da un regio ufficiale consolare, dal quale risulti che
quel piroscafo corrisponde alle condizioni prescritte;
per fissare il numero dei medici a bordo, in relazione col numero
degli emigranti imbarcati;
per determinare la qualità e la quantità del vitto e dell’alloggio,
o le indennità relative, nei casi di ritardo di partenza o di
soggiorno degli emigranti negli scali intermedi o porti di rilascio,
o nei casi che l’emigrante venga per qualsiasi motivo respinto al
porto d’imbarco o d’arrivo; e per determinare le razioni di bordo e
quanto altro sia ritenuto utile a migliorare le condizioni della
traversata;
per determinare la quantità massima del bagaglio, che ogni emigrante
può portare seco senza spesa di nolo, e l’indennità che gli spetta
in caso di smarrimento o di danno;
per tutelare nei piroscafi anche la condizione di quei passeggeri
italiani di terza classe, o di classe che equivalga alla terza
attuale, che fanno ritorno in patria;
per coordinare le regole di tutela di tutti gli emigranti che si
dirigono ai confini anche di terra, arrolati, favoriti o spontanei,
con o senza precedenti impegni presi con i vettori o loro
rappresentanti;
per rilevare le benemerenze di coloro che, nei comitati locali,
nelle commissioni arbitrali, negli istituti di patronato degli
emigranti e in altri servizi gratuiti, si siano specialmente
adoperati perché la presente legge risponda ai fini voluti dal
legislatore;
e, finalmente, per disciplinare tutto ciò che concerne l’igiene e la
sicurezza dell’emigrazione.
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CAPO IV.
Disposizioni speciali sul servizio militare
e sulla cittadinanza.
Art. 33.
Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento
dell’esercito e all’art. 36 del testo unico delle leggi sulla leva
marittima, è sostituito dal seguente:
Il servizio della leva all’estero è affidato alle regie autorità
diplomatiche e consolari.
Gl’iscritti residenti regolarmente all’estero possono farsi visitare
presso la regia legazione o il regio consolato più vicino; e secondo
il risultato di questa visita, vengono arrolati nella categoria che
loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a
leve successive per legittimi impedimenti.
Gl’iscritti nati o residenti all’estero o espatriati, prima di aver
compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia
(esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati
italiani, l’Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l’Algeria e il
Marocco), qualora vengano arrolati, sono provvisoriamente dispensati
dal presentarsi alle armi, finché duri la loro residenza all’estero.
In caso di mobilitazione generale dell’esercito o dell’armata,
saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che
verranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui essi
si trovino di rimpatriare in tempo utile.
I militari di cui sopra, rientrando nel Regno, devono immediatamente
darne notificazione al distretto militare, se appartenenti
all’esercito; alla capitaneria di porto se appartenenti all’armata,
e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio militare.
Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.
Possono però, in casi eccezionali, ottenere dalle regie autorità
diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e
permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. Il ministro
della guerra potrà, caso per caso e secondo le norme del
regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che
comprovino di compiervi un regolare corso di studi.
La dispensa provvisoria di cui nei precedenti capoversi 3°, 4°, 5°,
del presente articolo diviene assoluta e definitiva all’età di
trentadue anni compiuti.
Art. 34.
Dopo l’art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento
dell’esercito, e dopo il corrispondente art. 43 del testo unico
delle leggi per la leva marittima, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 120 bis del primo testo unico (art. 43 bis del secondo testo
unico). Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come
allievi interni in istituti del Regno o della colonie Eritrea a
compiere gli studi per le missioni, e siano arrolati in prima
categoria, potranno ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle
armi sia rimandata fino al compimento del ventiseesimo anno di età.
Cessa per essi l’ottenuto beneficio, compiuta che abbiano questa
età, od anche prima se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.
Qualora si rechino all’estero in qualità di missionari in quei
luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal
ministero degli affari esteri, saranno ad essi applicate la
facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all’estero.
Art. 35.
E’ abrogato il paragrafo 3° della prima parte dell’art. 11 del
codice civile.
Art. 36.
La cittadinanza italiana, comprendente l’acquisto e l’esercizio dei
diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per
decreto del ministro dell’interno di concerto col ministro degli
affari esteri, a chi nato nel Regno o all’estero e diventato
straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la
cittadinanza, oppure nato nel Regno o all’estero da padre che avesse
perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo
gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l’anno
dall’età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia
espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di
fissare il suo domicilio nel Regno.
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CAPO V.
Disposizioni transitorie.
Art. 37.
L’entrata in vigore di questa legge sarà fissata con decreti reali,
di mano in mano che si renda possibile l’impianto dei servizi in
essa indicati. I decreti medesimi avranno per effetto di abrogare la
legge 30 dicembre 1888, n. 5866, serie 3°, nelle parti
corrispondenti a quelle della legge presente, delle quali sarà
gradatamente determinata l’entrata in vigore; in modo che tutte le
disposizioni della presente legge siano attuate non più tardi d’un
anno dopo la sua pubblicazione.
Art. 38.
Fino all’approvazione del regolamento, e alla costituzione del
commissariato per l’emigrazione, il ministro degli affari esteri ha
facoltà di affidare l’incarico provvisorio di tali uffici ad
impiegati dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 gennaio 1901.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. v. il Guardasigilli E. GIANTURCO
G. Saracco
Visconti Venosta.
Carcano.
Chimirri.
E. Granturco.
C. di San Martino.
E. Morin.
G. Finali.
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