Per grazia di Dio e per volontà della nazione Il Senato e la Camera dei deputati
hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Re d'Italia
Art. 1.
Il Banco di Napoli è autorizzato ad assumere il servizio della
raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel regno dei risparmi
degli emigranti italiani. A tale scopo, e autorizzato dal Ministero
del tesoro, ha facoltà di stabilire speciali accordi con case
bancarie e col Ministero delle poste e dei telegrafi.
Curerà inoltre, col permesso del Ministero del tesoro, l'istituzione
di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno.
Il Banco è autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria
massa di rispetto, ed, occorrendo, del suo patrimonio, alla
costituzione del fondo di dotazione per questo servizio.
Il regolamento determinerà le cautele che il Banco dovrà prendere
per garantirsi contro le alee derivanti dalle oscillazioni
dei cambi.
Art. 2.
Il Banco di Napoli ha facoltà di riscuotere, a titolo di
commissione, per le rimesse dei risparmi degli emigrati, un diritto,
nella misura che sarà fissata, secondo le circostanze e le località,
dai Ministeri del tesoro e delle poste
e dei telegrafi, d'accordo con il Banco.
Gli utili netti del servizio spetteranno per metà dal Banco di
Napoli, e saranno destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente,
il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a
reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della
somma prelevata. Per l'altra metà saranno destinati ad un "Fondo per
l'emigrazione" in conformità a norme che saranno comprese nel
regolamento indicato nell'art. 5.
Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di
rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti
spetteranno al detto "Fondo per l'emigrazione".
Art. 3.
Gli uffici postali del regno sono autorizzati a pagare, entro i
limiti di somma fissati per i vaglia postali all'interno, i vaglia
del Banco di Napoli, emessi all'estero nella forma e con le modalità
che saranno determinate dal regolamento, per la trasmissione dei
risparmi degli emigrati, prelevando, sull'ammontare dei vaglia
medesimi, un diritto corrispondente alla metà di quello stabilito
per i vaglia postali interni.
Il limite massimo dei depositi fruttiferi che gli emigrati chiedano
di versare nelle casse postali di risparmio, trasmessi sia
direttamente, sia per mezzo del Banco di Napoli, è elevato a lire
10,000 lire.
I titoli emessi all'estero dal anco, pagabili nel regno sia dal
Banco, sia dagli uffici postali, le relative quietanze, e gli atto
consolari concernenti le operazioni concernenti le operazioni colle
Casse postali di risparmio, saranno esenti dalla tassa di bollo e di
legalizzazione.
Art. 4.
Il Banco di Napoli presenterà ogni anno al Ministro del tesoro una
relazione sull'andamento di questo servizio. La relazione, col
parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di
emissione, sarà presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro.
Art. 5.
Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà approvato
per decreto reale, sentita la Commissione permanente di vigilanza
sulla circolazione e sugli istituti di emissione, e sentito il
Consiglio di Stato; e potrà, ove occorra, essere modificato. Esso
conterrà anche le disposizioni per gli accordi del servizio di
corrispondenza fra i banchi di emissione.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° febbraio 1901.
VITTORIO EMANUELE
Finali - Saracco - Visconti Venosta - Pascolato - Chimirri.
Visto: il guardasigilli: Gianturco
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