UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
UMBERTO
F. Crispi
TRATTATO
Di amicizia e di commercio tra il Regno d’Italia e l’Impero
d’Etiopia
-----------
Sua Maestà Umberto I Re d’Italia e Sua Maestà Menelik II Re dei Re
d’Etiopia, allo scopo di rendere proficua e durevole la pace fra i
due Regni d’Italia e di Etiopia, hanno stabilito di concludere un
trattato di amicizia e di commercio.
Sua Maestà il Re d’Italia, avendo delegato come
suo rappresentante il contre Pietro Antonelli, commendatore della
Corona d’Italia, cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, suo inviato
straordinario presso Sua Maestà il Re Menelik i cui pieni poteri
furono riconosciuti in piena e debita forma, e Sua Maestà Re Menelik
stipulando in proprio nome quale Re dei Re d’Etiopia, hanno
concordato e conchiudono i seguenti articoli:
Art. 1.
Vi saranno pace perpetua ed amicizia costante fra Sua
Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia e fra i
loro rispettivi eredi, successori, sudditi e popolazioni protette.
Ciascuna delle parti contraenti potrà essere rappresentata
da un agente diplomatico accreditato presso l’altra e potrà nominare
consoli, agenti ed agenti consolari negli Stati dell’altra.
Tali funzionari godranno di tutti i privilegi ed immunità secondo le
consuetudini dei governi europei.
A rimuovere ogni equivoco circa i limiti dei territori
sopra i quali le due parti contraenti esercitano i diritti di
sovranità, una commissione speciale composta di due delegati
italiani e due etiopici traccerà sul terreno con appositi segnali
permanenti una linea di confine i cui capisaldi siano stabiliti come
appresso:
La linea dell’altipiano segnerà il confine etiopico-italiano;
Partendo dalla regione di Arafali: Halai, Saganeiti ed Asmara
saranno villaggi nel confine italiano;
Adi Nefas e Adi Joannes saranno dalla parte dei Bogos nel confine
italiano;
Da Adi Joannes una linea retta prolungata da est ad ovest segnerà il
confine italo-etiopico.
Il convento di Debra Bizen con tutti i suoi possedimenti
resterà proprietà del Governo etiopico, che però non potrà mai
servirsene per scopi militari.
Art. 5.
Le carovane da o per Massaua pagheranno sul territorio
etiopico un solo diritto di dogana dell’8 per cento sul valore della
merce.
Art. 6.
Il commercio delle armi e munizioni da o per l’Etiopia
attraverso Massaua sarà libero per il solo Re dei Re di Etiopia.
Ogni qualvolta questi vorrà ottenere il passaggio di tali generi
dovrà farne regolare domanda alle autorità italiane munita del
sigillo reale.
Le carovane con carico di armi e munizioni viaggeranno sotto la
protezione e con la scorta di soldati italiani fino al confine
etiopico.
Art. 7.
I sudditi di ciascuna delle due parti contraenti potranno
liberamente entrare, viaggiare, uscire coi loro effetti e mercanzie
nel paese dell’altra e godranno della maggiore protezione del
Governo e dei suoi dipendenti.
E’ però severamente proibito a gente armata da ambe le parti
contraenti di riunirsi in molti od in pochi e passare i rispettivi
confini allo scopo di imporsi alle popolazioni e tentare con la
forza di procurarsi viveri e bestiame.
Art. 8.
Gli italiani in Etiopia e gli etiopi in Italia o
possedimenti italiani potranno comprare e vendere, prendere o dare
in affitto e disporre in qualunque altra maniera delle loro
proprietà non altrimenti che gli indigeni.
Art. 9.
E’ pienamente garantita in entrambe gli Stati la facoltà
per i sudditi dell’altro di praticare la propria religione.
Art. 10.
Le contestazioni o liti fra italiani in Etiopia saranno
definite dall’autorità italiana in Massaua
o da un suo delegato.
Le liti fra italiani ed etiopi saranno definite dall’autorità
italiana in Massaua e da un suo delagato e da un delegato
dall’autorità etiopica.
Art. 11.
Morendo un italiano in Etiopia o un etiope in territorio
italiano, le autorità del luogo costudiranno diligentemente tutta la
sua proprietà e la terranno a disposizione dell’autorità governativa
a cui apparteneva il defunto.
Art. 12.
In ogni caso o per qualsiasi circostanza gl’italiani
imputati di un reato saranno giudicati dall’autorità italiana. Per
questo l’autorità etiopica dovrà immediatamente consegnare alla
autorità italiana in Massaua gli italiani imputati di aver commesso
un reato.
Egualmente gli etiopi imputati di un reato commesso in territorio
italiano saranno giudicati dall’autorità etiopica.
Art. 13.
Sua Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà il Re dei Re di
Etiopia si obbligano a consegnarsi reciprocamente i delinquenti che
possono essersi rifugiati, per sottrarsi alla pena, dai domini
dell’uno nei domini dell’altro.
Art. 14.
La tratta degli schiavi essendo contraria ai principî della
religione cristiana, Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia s’impegna
d’impedirla con tutto il suo potere in modo che nessuna carovana di
schiavi possa attraversare i suoi Stati.
Art. 15.
Il presente trattato è valido per tutto l’impero etiopico.
Art. 16.
Se nel presente trattato, dopo cinque anni dalla data della
firma, una delle due parti contraenti volesse far introdurre qualche
modificazione potrà farlo; ma dovrà prevenire l’altra un anno prima,
rimanendo ferma ogni e singola concessione in materia di territorio.
Art. 17.
Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia consente di
servirsi del Governo di Sua Maestà il Re d’Italia per tutte
le trattazioni di affari che avesse con altre potenze o governi.
Art. 18.
Qualora Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia intendesse
accordare privilegi speciali a cittadini di un terzo Stato per
stabilire commerci ed industrie in Etiopia, sarà sempre data, a
parità di condizioni, la preferenza agli italiani.
Art. 19.
Il presente trattato essendo redatto in lingua italiana ad
aramaica e le due versioni concordando perfettamente fra loro,
entrambe i testi si riterranno ufficiali e faranno sotto ogni
rapporto pari fede.
Art. 20.
Il presente trattato sarà ratificato.
In fede di che il conte Pietro Antonelli, in
nome di Sua Maestà il Re d’Italia, e Sua Maestà Menelik Re dei Re
d’Etiopia, in nome proprio, hanno firmato e apposto il loro sigillo
al presente trattato fatto nell’accampamento di Uccialli il 25
miazia 1881 – corrispondante al 2 maggio 1889.
(Bollo imperiale d’Etiopia)
Per Sua Maestà il Re d’Italia
