Nella seconda metà dell’800 l’emigrazione
italiana presentava ancora le caratteristiche di un fenomeno
spontaneo che riguardava solo una minima parte della popolazione del
Regno. Verso la fine del secolo, invece, il numero di espatri iniziò
ad assumere quelle proporzioni e quel radicamento, soprattutto nella
società meridionale, che fecero prefigurare l’esistenza di un vero e
proprio esodo di massa tanto che il gran numero di espatri allarmò
la classe dirigente del nuovo Stato costringendola ad intervenire
con l’emanazione di una serie di normative adeguate.
I primi provvedimenti presi dal Governo del Regno d’Italia si
ispirarono ad una filosofia volutamente repressiva che limitava
fortemente la possibilità di partire. Queste limitazioni erano state
appoggiate dai gruppi industriali del nord del paese e fortemente
volute dai grandi latifondisti meridionali preoccupati che il gran
numero di espatri potessero creare una carenza di manodopera a basso
costo e, di conseguenza, stimolare la crescita dei salari minimi.
Altre restrizioni furono introdotte in seguito (con la legge Crispi
del 1888) per impedire che l’emigrazione non divenisse un modo per
sfuggire alla leva obbligatoria introdotta subito dopo l’unità
d’Italia.
Fu solo con la legge del 1901 (e seguenti) che vennero recepite le
istanze di larga parte della società italiana (vedi “Il dibattito
politico”) e l’emigrazione divenne, finalmente, una libera scelta
dell’individuo.
Nel gennaio del 1868 viene emessa una
circolare del presidente del Consiglio Menabrea con la quale si dava
disposizione ai prefetti affinché fosse impedito l'espatrio a coloro
che intendevano emigrare in Algeria e negli Stati Uniti, qualora non
avessero dimostrato di possedere, in questi paesi, un lavoro già
garantito o adeguati mezzi di sussistenza.
Con la circolare Lanza (del 18 gennaio del 1873) vennero confermate
le disposizioni del precedente atto ma, in aggiunta, si obbligava
l'emigrante a provvedere di persona al proprio viaggio di ritorno,
in caso di malattia o indigenza. In questo modo si cercava di
evitare un eccessivo onere finanziario a carico dei consolati
italiani all'estero, dovuto al gran numero di rimpatri forzati.
Negli ultimi decenni del XIX secolo il fenomeno dell'emigrazione
iniziò ad avere numeri e aspetti che non poterono essere più
sottovalutati e si fece
sempre più stringente la necessità di provvedere ad una sua adeguata
regolamentazione.
E' in questa ottica che, con la legge Crispi del 30 dicembre 1888 n.
5866, si recepì il crescente fenomeno dell'emigrazione anche se,
ancora per una volta, venne privilegiato l'aspetto repressivo a
quello della tutela degli emigranti e dei loro diritti minimi.
Con la nuova normativa, tuttavia, venne riconosciuto all’emigrante
il pieno diritto di espatriare per motivi di lavoro ma furono
introdotte delle discrete restrizioni dovute
al mancato espletamento
degli obblighi militari.
La legge disciplinava, inoltre, tutti gli aspetti riferibili ai
contratti di trasporto; introduceva la figura dell'agente che aveva
il compito di rappresentare, in modo capillare sul territorio, gli
interessi degli armatori e ne regolamentava le competenze in modo da
garantire una sia pur blanda forma di tutela dell'emigrante nei
confronti delle grandi compagnie di navigazione.
Sempre nell’ottica di questa filosofia, le norme stabilivano,
infine, quali dovessero essere le condizioni minime relative alla
sistemazione a bordo dei piroscafi a cui gli emigranti avevano
diritto (per esempio si stabiliva che ogni passeggero avesse diritto
ad uno “spazio branda” corrispondente a poco meno di un metro cubo a
testa!).
La legge del 1888 ha il pregio di regolamentare per la prima volta
in modo organico molti degli aspetti del flusso migratorio anche se
non garantiva ancora in modo adeguato l'emigrante rispetto agli
armatori e agli agenti delle compagnie di navigazione. Una delle
critiche più sentite era quella che si esplicitava con la seguente
considerazione “l'emigrante viene preso per mano fino al porto di
imbarco e poi lasciato al proprio destino”.
Dopo un ampio e articolato dibattito che
vide come protagonisti diversi esponenti politici tra cui gli
onorevoli Luzzatti e Pantano, si giungeva agli inizi del ‘900, alla
formulazione di una nuova legge sull'emigrazione che finalmente
veniva incontro agli emigranti tenendo in considerazione i loro
diritti e assicurando efficaci strumenti di protezione. Si trattava
della
legge n. 23 del 31 gennaio 1901.
Per garantire un’adeguata tutela dell’emigrante la legge del 1901
istituiva delle commissioni ispettive nei vari porti di imbarco
(Genova, Napoli, Palermo) con il compito di verificare se le navi
impiegate a tale scopo rispondessero ai requisiti imposti dalle
normative sanitarie. A bordo dei piroscafi, poi, furono previsti
commissari viaggianti e medici militari che avevano il compito di
verificare l’osservanza delle disposizioni sancite dal regolamento
di attuazione della legge e l’adeguatezza degli spazi a disposizione
degli emigranti.
La protezione attiva della norma non si limitava a tutelare
l'emigrante fino al momento dello sbarco in terra straniera, ma
assicurava una adeguata protezione anche dopo la conclusione del
viaggio con la creazione, nei principali paesi di immigrazione
(anche se con ritardo e tra notevoli difficoltà), di patronati e di
enti di tutela obbligati a fornire assistenza legale e sanitaria a
chi ne avesse bisogno.
Furono istituite, inoltre, delle “commissioni arbitrali provinciali”
che avevano il compito di intervenire in caso di controversie tra
l’emigrante e il vettore di emigrazione o di un suo rappresentante
(articoli 26 e 27).
La legge del 1901 venne, in seguito, integrata dalla legge 2 agosto
1913 n. 1075 e dal decreto luogotenenziale del 29 agosto 1918 n.
1379 che rivedevano la normativa in materia di commissioni arbitrali
(dando la facoltà agli ispettori d’emigrazione di derimere alcune
controversie), e inasprivano le penali da comminare alle società di
navigazione e ai loro agenti in caso di inosservanza della legge.
Con il testo unico del 1919 si intese, infine, riorganizzare tutta
la normativa in materia di emigrazione conferendo maggiori poteri al
Commissariato per l’emigrazione che fu in grado di intervenire nei
paesi esteri in modo più incisivo per garantire l’emigrante con
norme adeguate ai tempi e con il principio, finalmente del tutto
affermato, della libertà di espatrio per motivi di lavoro (anche se
era prevista la possibilità di impedire temporaneamente l’espatrio
in quelle nazioni che non offrivano adeguati margini di sicurezza).
Con l’avvento del fascismo al potere, il
fenomeno migratorio venne sottoposto dal regime ad un generale
ripensamento che ne cambiò la natura arrivando, addirittura, ad
abolire il termine “emigrante” per sostituirlo con quello di “lavoratore
italiano all’estero”.
Sempre in questa ottica, l’emigrazione (i lavoratori italiani
all’estero, appunto) fu sfruttata anche a fini propagandistici e di
politica estera. Dal punto di vista legislativo il fascismo tenne
fede a questo cambiamento di politica tanto che con il D.L. 26
aprile 1927, n. 628 fu abolito il Commissariato per l’emigrazione
che diventò una “semplice” direzione generale del Ministero degli
Affari Esteri (la Direzione generale degli italiani all’estero).
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