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Il piroscafo Ravenna
Breve testo contenuto in un opuscolo distibuito agli emigranti prima della partenza dal Commissariato per l'emigrazione. "Le Avvertenze Popolari" illustrano le principali problematiche legate alla decisione di emigrare. La sia pur lodevole iniziativa (informare gli emigranti) si scontrava, tuttavia, con l'alto tasso di analfabetismo di chi aveva deciso di partire e, pertanto, non era in grado di leggere questi consigli.

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Avvertenze popolari per gli emigranti

Avvertenze popolari per gli emigranti, intorno alla legge sull'emigrazione.

Chi può emigrare.
A chi rivolgersi per informazioni.
Documenti che deve avere l’emigrante.
I noli o prezzi di trasporto.
Biglietti d’imbarco.
Prima di lasciare il proprio paese.
Prima dell’imbarco.
Il bagaglio.
L’alloggio a bordo.
Il vitto a bordo.
In caso di malattia.
Come l’emigrante deve contenersi a bordo.
I reclami a bordo.
Allo sbarco.
I tutori dell’emigrante.

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Chi può emigrare.
Gli iscritti di leva di terra e quelli di leva marittima che compiano nell’anno il 18° anno di età possono emigrare, quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto. I militari di prima categoria dell’esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di età devono, per emigrare, ottenere il permesso del comandante del distretto; quelli che abbiano compiuto il 28° anno, ma non il 32°, devono notificare la loro partenza al comandante del distretto.
I militari del Corpo Reale Equipaggi non possono emigrare senza il permesso del comandante del Corpo.
Non vi sono limitazioni di sorta all’emigrazione dei militari di seconda e terza categoria.
Oltre gli individui sopra indicati che hanno obblighi relativi al servizio militare, non possono emigrare, e quindi non ottengono il nulla osta per il passaporto, le seguenti persone: coloro che debbano scontare una pena, o che siano sotto processo per reati punibili col carcere per un tempo non inferiore ad un anno; coloro che, avendo obbligo per legge di provvedere a certe persone (come ad esempio figli, genitori), partano lasciandole in abbandono o prive di mezzi di sussistenza; le persone sottoposte alla potestà altrui (come ad esempio i figli), se non ottengano il consenso dalla persona da cui dipendono, o, in mancanza di essa, dal pretore o dal giudice conciliatore; i ragazzi di età inferiore ai 15 anni, quando vi sia ragione di credere che si vogliano condurre all’estero per impiegarli in industrie pericolose o nocive alla salute, e le donne minorenni, quando vi sia timore che si vogliano trarre alla prostituzione.
Coloro che, in opposizione a queste disposizioni, conducono o mandano all’estero i fanciulli per impiegarli, sia in professioni girovaghe (saltimbanchi, suonatori ambulanti, mendicanti, ecc.), sia in industrie dannose alla salute, o che inducono una donna minorenne ad emigrare per trarla alla prostituzione, come pure coloro che favoriscono l’emigrazione di persone alle quali è vietato di uscire dal Regno, sono dalla legge severamente puniti.

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A chi rivolgersi per informazioni.
E’ importante che, prima di decidersi a emigrare, il contadino o l’operaio si informi delle condizioni del paese in cui intende recarsi, del genere di lavoro che vi si può trovare, dei compaesani che vi andarono prima e del modo con cui essi vi furono trattati e vi trovarono occupazione.
L’interesse stesso dell’emigrante esige che egli prenda le dovute informazioni per scegliere il paese e il lavoro più convenienti; dalla scelta del luogo di destinazione può dipendere molte volte la sorte futura, favorevole o sfavorevole, dell’emigrante.
Per avere le informazioni di cui abbisogna, e che gli saranno date gratuitamente, l’emigrante deve rivolgersi ai Comitati mandamentali o comunali, i quali sono chiamati dalla legge ad assistere ed a consigliare l’emigrante in tutto quanto possa occorrergli. I Comitati sono composti: del pretore o del giudice conciliatore, del sindaco o di chi ne fa le veci, del curato, di un medico e di un rappresentante di società operaie.
Dal Comitato l’emigrante potrà particolarmente conoscere:
le formalità per avere il passaporto e gli altri documenti occorrenti per ottenere l’imbarco e recarsi in un determinato paese; le condizioni generali del paese al quale intende di emigrare;
i mezzi di trasporto, il prezzo del viaggio e la sua durata, il nome dei piroscafi, il porto e la data di partenza;
le norme da seguire per far valere i reclami contro le Società di trasporti marittimi (vettori) od altri.

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Documenti che deve avere l’emigrante.
Il passaporto. – Per tutti coloro che emigrano in paesi di America, o in altri paesi transoceanici, è obbligatorio il passaporto per l’estero. A nulla servirebbe il passaporto rilasciato per l’interno del Regno.
Chi vuole ottenere il passaporto deve domandarlo a voce o per iscritto, al sindaco, il quale, dopo aver dato il nulla osta, chiederà il passaporto all’autorità competente (prefetto, sottoprefetto, ecc.).
La legge prescrive che tanto il nulla osta quanto il passaporto devono essere rilasciati con la massima sollecitudine possibile. Quando il sindaco neghi senza giusti motivi, o ritardi a dar corso alla domanda per ottenere il passaporto, l’interessato può anche ricorrere al prefetto, al sottoprefetto o al questore.
Il passaporto è ordinariamente consegnato al richiedente dal sindaco a cui è stato domandato.
L’emigrante che si reca in certi paesi, ha talvolta bisogno, per ottenere il passaporto, di alcune carte o certificati speciali, come, ad esempio, il certificato penale, il certificato di vaccinazione, quello di buoni costumi, ed egli ne potrà essere volta per volta informato, sia dal sindaco, sia dai Comitati mandamentali e comunali, istituiti per la tutela dell’emigrazione. Così il nulla osta come questi certificati, e lo stesso passaporto, devono essere rilasciati gratuitamente, esenti da qualunque tassa, e senza nemmeno marche da bollo, perché la legge vuole che non si debba sopportare alcuna spesa per il passaporto e le altre carte occorrenti per ottenerlo, quando esso è domandato da persone che vanno all’estero a scopo di lavoro,come appunto sono gli emigranti, e le loro famiglie.
I passaporti per l’estero hanno la durata di tre anni, eccettuati quelli per gli iscritti di leva, validi soltanto fino al giorno di apertura della leva per la loro classe.

Il libretto di lavoro per i ragazzi al di sotto di 15 anni, - Per i ragazzi dai nove ai quindici anni è in molti casi obbligatorio, oltre al passaporto, il libretto di lavoro. Questo libretto è rilasciato gratuitamente dall’autorità comunale, e contiene un estratto dell’atto di nascita, un certificato medico che attesti lo stato di salute e la costituzione fisica del fanciullo, un elenco dei lavori dichiarati insalubri o pericolosi, nei quali non possono essere impiegati fanciulli di quell’età. Il libretto è obbligatorio per i minori di anni quindici, che emigrano per paesi di Europa, anche se i minori siano accompagnati dai genitori o da persone di famiglia. Il libretto non è obbligatorio nel caso in cui i minori di anni 15 emigrino per paesi di là dall’Oceano (ossia per paesi dell’America) e siano accompagnati da qualcuno della loro famiglia.
Certificato di vaccinazione. – Eccettuati i bambini lattanti, gli emigranti in età minore di sedici anni devono essere muniti di regolare certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

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I noli o prezzi di trasporto.
Scelto che abbia il luogo dove intende recarsi, l’emigrante deve procurare di sapere dal Comitato mandamentale o comunale quali sono i piroscafi in partenza per quella destinazione, a quali società di navigazione appartengano, quale sarà approssimativamente la durata del viaggio, e quale sia il prezzo del biglietto dal porto di imbarco al porto di sbarco.
I prezzi dei biglietti sono approvati dal Commissariato e notificati ai Comitati mandamentali e comunali. Se qualche società ha ribassato i prezzi, il Commissariato ne tiene sempre informati i Comitati, ai quali l’emigrante deve domandare notizie in proposito.

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Biglietti d’imbarco.
Soltanto i vettori (ossia le società di navigazione o gli armatori di bastimenti) muniti di patente del Commissariato, ovvero le persone che legalmente li rappresentano, possono vendere biglietti d’imbarco.
L’emigrante non deve acquistare il biglietto, se prima non ha avuto dal Comitato mandamentale o comunale, oltre le notizie a cui abbiamo accennato, buone informazioni sulle Società di navigazione e sul rappresentante che gli offrono il biglietto stesso. L’emigrante non deve pagare nulla, nemmeno a titolo di anticipazione, se non ha ottenuto il biglietto, né deve dare alcuna caparra, senza farne prendere annotazione sul biglietto.
Oltre il nolo, o prezzo di trasporto, l’emigrante non deve pagare senserie o compensi di qualsiasi specie e per qualsiasi ragione. Nulla è dovuto al rappresentante di vettore che ha procurato l’imbarco, per il suo scomodo. Il biglietto di imbarco è esente da ogni tassa.
Quando venga a conoscere che qualche compagno abbia pagato, pel biglietto, un prezzo più basso di quello pagato da lui, ne darà avviso all’ispettore dell’emigrazione del porto d’imbarco, il quale obbligherà il vettore (cioè la Società di navigazione) ad estendere la riduzione del prezzo tanto a lui, quanto agli altri emigranti che si devono imbarcare sullo stesso bastimento.

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Prima di lasciare il proprio paese.
L’emigrante, prima di lasciare il proprio paese per andare al porto d’imbarco, deve pretendere che il rappresentante della Società di navigazione (vettore), col quale ha contrattato il prezzo del trasporto, gli rilasci il biglietto d’imbarco. Soltanto allora potrà prepararsi al viaggio e disfarsi delle sue suppellettili.
Badi bene l’emigrante a non vendere le proprie masserizie, la casa o il pezzo di terra che egli possiede e a non abbandonare il lavoro, prima di essersi assicurato il biglietto di imbarco per una determinata partenza.
Non si fidi l’emigrante di vaghe promesse verbali, che potrebbero poi non essere mantenute e quindi costringerlo a ritardare la partenza o a rinunziarvi, dopo aver già venduta la propria roba od abbandonato il suo ordinario lavoro. L’emigrante deve, infine, regolare la propria partenza dal comune di residenza in modo da giungere al porto d’imbarco la vigilia, oppure la mattina del giorno in cui il piroscafo debba partire, tenendo presente che le spese di vitto e di alloggio sono a carico del vettore soltanto dal mezzodì del giorno anteriore a quello stabilito nel biglietto per la partenza fino al giorno in cui la partenza effettivamente avvenga.
Giungendo al porto parecchi giorni prima di quello antecedente alla partenza, l’emigrante dovrebbe per quel tempo provvedersi a sue spese di vitto e di alloggio. L’emigrante al quale sia annunziato un ritardo della partenza, quando già fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avrà diritto ad una indennità di due lire al giorno, se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l’antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.
Se il ritardo superasse i dieci giorni, l’emigrante può rinunziare al viaggio, ricuperare il nolo, se lo ha pagato, e chiedere alla commissione arbitrale residente in ogni capoluogo di provincia il risarcimento dei danni, ove creda di averne diritto. Qualora il biglietto di viaggio sia stato spedito all’emigrante da parenti già stabiliti all’estero, ed egli voglia ottenere l’imbarco sul primo piroscafo in partenza per quella determinata destinazione, deve darne avviso al vettore, per conto del quale fu venduto il biglietto, almeno dieci giorni prima della partenza del piroscafo stesso; avvertendo che nei casi di urgenza, riconosciuta dall’ispettore dell’emigrazione, il preavviso potrà essere anche di due soli giorni.

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Prima dell’imbarco.
Quando per qualunque ragione, prima della partenza della nave, l’emigrante sciolga il contratto, avrà diritto, su parere favorevole dell’ispettore dell’emigrazione alla restituzione di metà del prezzo di nolo.
Se l’emigrante avesse perduto l’imbarco per ritardo di un treno, anche se questo non fosse dovuto a colpa dell’Amministrazioni ferroviarie, queste saranno tenute a riportarlo gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza, purché egli ne faccia domanda all’ispettore d’emigrazione.
Il nolo che già fosse stato pagato in tutto o in parte dall’emigrante per se e per la sua famiglia gli sarà restituito, se egli non possa partire per malattia che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui debba viaggiare o per altro caso imprevisto.
Il giorno della partenza del piroscafo gli emigranti sono visitati da una Commissione, composta dall’ispettore d’emigrazione, di un medico del porto, e di quello militare di bordo. Questa Commissione verifica il buono stato di salute di tutte le persone che prendono imbarco, e nel caso che si presentino persone ammalate o convalescenti, ne impedisce la partenza, quando trattasi di casi gravi o di malattie infettive o trasmissibili, o che possano tornare di soverchio incomodo agli altri passeggeri.
Giungendo al porto di Genova, di Napoli o di Palermo, l’emigrante ha diritto di trovare alla stazione di arrivo un incaricato della Società di navigazione di cui ha il biglietto; il quale, senza alcun compenso, lo conduca nelle locande o negli alberghi autorizzati, dove riceve vitto e alloggio a spese del vettore, come già s’è detto.

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Il bagaglio.
Fino a che non siano istituiti appositi ricoveri, le Società di navigazione devono curare, per mezzo dei propri incaricati, il trasporto del bagaglio degli emigranti dalle stazioni ferroviarie di Genova, Napoli e Palermo a bordo del piroscafo in partenza. Per tale trasporto l’emigrante pagherà la retribuzione fissata dalla tariffa approvata dall’ispettore di emigrazione.
Gli emigranti hanno diritto sul piroscafo, per ogni posto intero, al trasporto gratuito, oltre che degli effetti d’uso, anche di cento chilogrammi di bagaglio, purché questo non superi il volume di mezzo metro cubo. Nel suddetto bagaglio si intendono compresi i materassi e gli strumenti di lavoro. Abbia cura di non mettere nel proprio bagaglio oggetti sporchi o sostanze alimentari soggette a corrompersi, o materie infiammabili, o recipienti fragili ripieni di sostanze che possano insudiciare gli oggetti d’uso.
Si raccomanda all’emigrante di preparare e legare bene il bagaglio, in modo che non abbia da subire alcun guasto durante il trasporto. Quando l’emigrante porti con sé più oggetti che non sia facile unire solidamente fra di loro, invece di fare un solo collo, gioverà che faccia tanti colli quanti sono gli oggetti, affinché non accada che gli oggetti stessi durante il trasporto abbiano da separarsi uno dall’altro. In questo caso l’emigrante correrebbe pericolo di avere al suo sbarco quel solo oggetto sul quale si è applicato il numero corrispondente a quello segnato nello scontrino che ha con sé.
Badi bene l’emigrante che gli sia sempre rilasciato uno scontrino o biglietto per il bagaglio, e verifichi se sopra di esso sia indicato esattamente il numero dei colli di cui si compone il bagaglio. Si assicuri anche che i numeri segnati sullo scontrino corrispondano a quelli posti sui colli del bagaglio. Se ha qualche dubbio in proposito, si rivolga subito all’ispettore dell’emigrazione o alla Commissione che visita il piroscafo prima della partenza, i quali hanno il dovere di vigilare alla tutela e visita del bagaglio degli emigranti.
Qualora a bordo del piroscafo vada smarrito o, salvi i casi di forza maggiore, sia danneggiato il bagaglio, l’emigrante avrà diritto ad una indennità, che è determinata dalla legge secondo i casi.
Ogni emigrante ha diritto, come si è detto, di portare con sé nei dormitori una parte del bagaglio, purché questo non ecceda un decimo di metro cubo. Si abbia l’avvertenza di includervi una provvista di effetti d’uso, specialmente di biancheria, che sia sufficiente per tutto il tempo del viaggio, poiché difficilmente potrebbero rifornirsene dalle casse, le quali vengono chiuse in un’apposita stiva.

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L’alloggio a bordo.
Ogni emigrante ha diritto a bordo allo spazio ed alla cuccetta, le cui dimensioni sono stabilite dal regolamento, affisso sullo stesso piroscafo.
Le cuccette devono essere in ferro, convenientemente separate e numerate. Il corredo di ogni cuccetta si compone di un materasso con guanciale unito o staccato e di una coperta di lana. Ciascuna cuccetta serve per una sola persona, di età superiore ai sei anni, o per una coppia di ragazzi da uno a sei anni.
Vi sono pure cuccette speciali, di larghezza maggiore delle ordinarie, che sono destinate alle donne in istato di avanzata gravidanza o con bambini lattanti, oppure a coppie di ragazzi di età superiore a sei anni ed inferiore a dieci. Le coperte devono essere due per ogni emigrante, quando ciò sia prescritto dalla Commissione di visita in ragione del viaggio e della stagione.
Le donne devono essere alloggiate in locali separati mediante solidi tramezzi da quelli in cui alloggiano gli uomini. Esse hanno anche latrine separate. Durante la notte gli alloggi e tutti gli altri locali ad uso degli emigranti, comprese le latrine ed i passaggi interni ed esterni, devono essere illuminati.

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Il vitto a bordo.
Ogni emigrante imbarcato per viaggi transoceanici ha diritto alle razione di viveri fissate dalla tabella regolamentare ed affissa su ogni piroscafo (2).
Ai ragazzi minori di cinque anni, eccetto i lattanti, spetta un quarto di razione; mezza razione agli altri fino a dieci anni non compiti, e razione intera a chi ha compito l’età di dieci anni.
Ogni piroscafo deve tenere in coperta casse d’acqua da bere per gli emigranti; altre se ne devono trovare in ogni locale sotto coperta a disposizione degli emigranti durante la notte o quando per circostanze di tempo cattivo non possono salire sul ponte.

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In caso di malattia.
Ogni piroscafo ha due locali di infermeria, uno per gli uomini e uno per le donne.
Gli ammalati e i convalescenti riceveranno quel trattamento in viveri e medicinali che sarà determinato dal medico di bordo; il quale avrà pure facoltà di ordinare distribuzioni supplementari di brodo e di minestrine ai bambini ed alle donne che ne avessero bisogno.
Per ogni settecento emigranti vi è a bordo di ciascun piroscafo un medico italiano, che presta gratuitamente la sua assistenza.

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Come l’emigrante deve contenersi a bordo.
Gli emigranti devono contenersi a bordo da persone educate, rispettandosi reciprocamente, trattando le donne e i bambini coi dovuti riguardi, evitando le liti e discorsi sconvenienti, osservando il silenzio nelle ore stabilite. E’ rigorosamente vietato il deturpare o recare guasti di qualsiasi genere agli oggetti che si trovano sul piroscafo, e quindi per es. tagliare i lacci delle cuccette, le cinghie dei salvagente, ecc.
Mentre il medico sorveglia affinché a bordo le regole dell’igiene siano osservate, l’emigrante da parte sua ha il dovere di curare la propria pulizia personale. A sua disposizione vi sono sul piroscafo appositi locali, dove l’emigrante, sia uomo, sia donna, potrà fare il bagno, come pure vasche con acqua dolce per la lavatura della biancheria. Al prezzo approvato dall’ispettore egli potrà acquistare a bordo il sapone necessario.
I genitori dovranno curare specialmente la pulizia dei bambini, che danno il maggior contingente a malattie, dovute specialmente alla poca pulizia della pelle, durante le lunghe traversate. Essendo l’igiene il primo elemento della salute, bisogna osservarne le regole anche quando il mare cattivo rende indolenti.
A bordo è proibito ogni giuoco di denaro fra gli emigranti: i contravventori sono puniti con pene disciplinari: Anzi, sarà bene che ogni emigrante consegni il suo denaro al comandante di bordo, perché glielo custodisca durante il viaggio. Prima di sbarcare l’emigrante dovrà provvedere con cura speciale alla nettezza della sua persona e de’ suoi panni, per evitare di fare una cattiva impressione, tanto sugli impiegati governativi che potranno visitarlo, quanto sulle persone del luogo, alle quali chiederà lavoro.

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I reclami a bordo.
In luogo aperto agli emigranti, esiste in ogni piroscafo un registro nel quale essi possono notare i reclami che intendono sporgere contro chicchessia su quanto concerne il trasporto e il trattamento a bordo.
Tale registro, al ritorno del piroscafo nel regno, viene dal medico o dal commissario viaggiante presentato all’ispettore, che riferisce i reclami al Commissariato.
I reclami durante il viaggio possono essere fatti anche verbalmente al medico militare o al commissario, il quale passa ogni giorno una ispezione, così nei locali degli uomini, come in quelli delle donne.

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Allo sbarco.
Quando il piroscafo giunge al porto di arrivo, può essere talvolta vietato agli emigranti di sbarcare subito come gli altri passeggeri. Allora essi vengono trasportati in locali speciali per la visita medica e per le indicazioni da fornirsi agli incaricati governativi.
In tali casi l’emigrante non deve impazientirsi, ma subire le ispezione medica, e rispondere con sincerità alle domande dei funzionari governativi, compresa quella del denaro che porta con sé. Esse sono fatte a scopo semplicemente di informazione, e l’emigrante non ha nulla da temerne.
Si guardi l’emigrante dagli speculatori d’ogni specie, che sogliono circondare i nuovi arrivati al loro sbarco, così nei locali d’arrivo, come fuori, quando entrano nella città dove sono arrivati. L’emigrante, se non è aspettato da un amico conosciuto e fidato o da un parente, deve rivolgersi esclusivamente al Consolato italiano o agli uffici italiani di protezione e d’avviamento al lavoro per avere le informazioni di cui abbisogna sul cambio della moneta, sulla locanda da scegliere o sulla linea ferroviaria da prendere.
Tenga in mente l’emigrante che nei paesi nuovi, malgrado la vigilanza della polizia, egli è circondato da continui pericoli.
Non dia retta a chi, fingendosi premuroso di aiutarlo, o spacciandosi per un compatriota amico dei suoi conoscenti, gli si offre per guida e promette di trovargli lavoro.
Così pure, quando avrà raccolto un piccolo peculio, non lo affidi a malsicuri banchieri, ma al rappresentante all’estero del Banco di Napoli, a cui fu data per legge la facoltà di raccogliere e inviare in patria, a chi di ragione, i risparmi degli emigranti.

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I tutori dell’emigrante.
Per la tutela dell’emigrante sono stati stabiliti dalla legge e dal regolamento sull’emigrazione:

nel suo comune, i comitati mandamentali o comunali;
nei porti di imbarco, gli ispettori;
sui piroscafi, i medici militari e i commissari viaggianti;
nei porti di sbarco, gli uffici di patronato.
In ogni capoluogo di provincia esiste una Commissione arbitrale per giudicare le liti tra gli emigranti e le Compagnie di navigazione.

L’emigrante che ritenga di aver diritto a restituzione di somme dovutegli od a risarcimento di danni da parte del vettore o del suo rappresentante per smarrimento di bagaglio o altro, deve fare una domanda su carta libera, rivolta, se l’emigrante si trova già fuori d’Italia, al medico militare od al commissario viaggiante o ad un regio Console o ad altro ufficio governativo di protettorato dell’emigrazione all’estero, oppure, se l’emigrante è ancora in Italia e la partenza non avvenne, al Prefetto della provincia, all’ispettore di emigrazione o al Comitato del luogo, dove contrattò l’imbarco o dove questo doveva effettuarsi.
La domanda dovrà, all’estero, esser fatta entro sei mesi dall’arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l’emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, entro tre mesi dalla data di partenza, indicata nel biglietto d’imbarco.
Se l’emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare coi consoli o cogli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno. Badi però sempre l’emigrante di procurarsi le prove degli abusi commessi contro di lui, in modo che i suoi reclami non abbiano da essere rigettati, perché destituiti di fondamento.
Potendo, l’emigrante cerchi di assicurarsi la testimonianza di qualcuna delle autorità istituite a tutela dell’emigrazione.
L’emigrante potrà consultare, per prender nozione dei diritti che ha, la legge e il regolamento sull’emigrazione: un esemplare del volume che li contiene si trova presso il Comitato mandamentale o comunale ed è affisso o appeso a bordo di ogni piroscafo, in luogo a tutti visibile.

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(1) Le presenti avvertenze sono state compilate in base alla legge sull’emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, al relativo regolamento e al R. decreto del 31 gennaio 1901, n. 36 per il rilascio dei passaporti per l’estero. Un certo numero di copie di queste avvertenze è stato messo a disposizione dei Comitati per l’emigrazione e degli Ispettori dei tre porti di Genova, Napoli e Palermo affinché le distribuiscano gratuitamente agli emigranti.

(2) Esse consistono in pane fresco o biscotto di prima qualità tutti i giorni; carne fresca o in conserva per cinque giorni della settimana, con piselli o fagiuoli; riso o pasta ogni giorno; tonno, formaggio e patate nei due giorni di magro; caffè per cinque giorni della settimana; ogni giorno mezzo litro di vino; tre quarti di litro nei giorni in cui non si dà il caffé.

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